Progetto
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Capitolo 2: Conclusione e obbligatorietà del contratto d’assicurazione
Sezione 1: Perfezionamento e revoca
Art. 4 Proposta di conclusione del contratto
La proposta di conclusione del contratto può essere presentata sia dall’impresa di assicurazione, sia dallo stipulante.
Art. 5 Proposta dell’impresa di assicurazione
1 L’impresa di assicurazione deve limitare nel tempo la propria proposta (periodo vincolante).
2 Il periodo vincolante è di almeno tre settimane nei confronti delle persone fisiche che concludono il contratto per uno scopo che non può essere attribuito alla loro attività professionale o commerciale (consumatori). In caso di garanzie di copertura provvisoria o di contratti con una durata massima di sei mesi l’impresa di assicurazione può ridurre il periodo vincolante della proposta.
3 Il periodo vincolante inizia a decorrere dal momento il cui la proposta è pervenuta.
Art. 6 Proposte speciali
Si ritiene accettata la proposta dello stipulante di prorogare o di modificare un contratto esistente o di rimettere in vigore un contratto sospeso se l’impresa di assicurazione non si è espressa in merito durante un periodo di tre settimane.
Art. 7 Diritto di revoca
1 Lo stipulante può revocare mediante dichiarazione scritta la proposta di conclusione, di modifica o di proroga del contratto o la sua approvazione. Questa disposizione non si applica ai patti di durata inferiore a un mese.
2 Il diritto di revoca si estingue due settimane dopo la conclusione, la proroga o la modifica del contratto o di un altro patto.
3 Il termine è rispettato se la dichiarazione è pervenuta all’impresa di assicurazione oppure è stata consegnata alla Posta svizzera l’ultimo giorno.
4 Il diritto di revoca è escluso in caso di assicurazioni collettive di persone come pure di garanzie di copertura provvisoria.
Art. 8 Effetti della revoca
1 La revoca ha per effetto che la proposta o la dichiarazione di approvazione sono inefficaci sin dall’inizio.
2 Le prestazioni contrattuali già fornite devono essere restituite. Se le circostanze lo giustificano, lo stipulante può essere tenuto a rifondere all’impresa di assicurazione i costi di speciali accertamenti effettuati in vista della conclusione del contratto.