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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
3 Nella misura in cui, nonostante la revoca, i terzi lesi possano fare valere in buona fede pretese nei confronti dell’impresa di assicurazione, lo stipulante deve il premio e l’impresa di assicurazione non può opporre all’assicurato l’inefficacia del contratto.
Art. 9 Oggetto dell’assicurazione
1 L’oggetto dell’assicurazione è l’interesse economico dello stipulante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi).
2 Tale interesse può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).
3 Si presume che l’assicurazione sia conclusa per conto della persona assicurata.
Art. 10 Aventi diritto e terzi
1 Il diritto alle prestazioni di assicurazione spetta alla persona per il cui conto il contratto è stato concluso. I patti derogativi in ambito di assicurazione contro le malattie e gli infortuni richiedono il consenso dell'assicurato.
2 Nell’assicurazione collettiva contro le malattie e gli infortuni come pure in caso di speciale disposizione legale la pretesa diretta dell'assicurato non può essere esclusa.
3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi l’impresa di assicurazione può sollevare anche nei confronti di terzi le eccezioni che le competono nei confronti dello stipulante.
4 L’assicurazione sul decesso di un terzo richiede il suo consenso scritto.
Art. 11 Polizza
1 L’impresa di assicurazione consegna allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi convenuti tra le parti.
2 Se vengono stabiliti patti in deroga al contenuto della polizza e dei suoi complementi, l’impresa di assicurazione non può appellarsi al contenuto derogativo di questi patti.
3 L’impresa di assicurazione deve consegnare su richiesta, allo stipulante, una copia delle spiegazioni contenute nella proposta o altrimenti fornite per scritto dal proponente e sulla cui base è stato concluso il contratto.
Sezione 2: Obbligo di informare dell’impresa di assicurazione preliminare al contratto
Art. 12 Contenuto
1 L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito alla propria identità e al contenuto essenziale del contratto. In particolare essa deve fornire informazioni: