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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

a. sui rischi assicurati;

b. sulla portata della protezione assicurativa;

c. sui premi dovuti, sulla questione della differenziazione dei premi a seconda del sesso, sulle modalità di riscossione dei premi e su altri obblighi dello stipulante;

d. sulla durata e sull’estinzione del contratto;

e. sul diritto di revoca ai sensi dell’articolo 7;

f. sul trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché i destinatari e la conservazione dei dati;

g. sul contenuto di un’eventuale clausola di pagamento;

h. sul diritto di esigere una copia dei documenti menzionati nell’articolo 11 capoverso 3;

i. su un eventuale termine di presentazione dell’avviso ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2.

2 Per quanto riguarda i seguenti rami assicurativi essa deve inoltre informare in particolare:

a. assicurazione della protezione giuridica: sul trasferimento della liquidazione del sinistro a un’impresa giuridicamente autonoma e sulla possibilità di designare un rappresentante legale;

b. assicurazione sulla vita: sui principi di determinazione e di ripartizione delle eccedenze, sul riscatto e sulla conversione, e sui costi di protezione contro i rischi e di conclusione e gestione del contratto inclusi nel premio;

c. assicurazione complementare contro le malattie: sul metodo di finanziamento, compresa la costituzione e l’utilizzazione di accantonamenti fondati sull’età.

3 L’impresa di assicurazione provvede affinché lo stipulante sia in possesso delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 13 Forma e momento

Le informazioni e i documenti ai sensi dell’articolo 12 devono essere comunicati allo stipulante in forma scritta, comprensibile e tempestiva tale che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto.

Art. 14 Violazione dell’obbligo di informare

1 Se l’impresa di assicurazione ha violato il proprio obbligo di informare, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui la dichiarazione perviene all’impresa di assicurazione.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo di informare, ma al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.