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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire prestazioni per danni già intervenuti nella misura in cui:

a. il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalla mancata o inesatta notificazione della fattispecie rilevante di rischio; oppure

b. l’impresa di assicurazione non avrebbe coperto il rischio incorso in caso di notificazione esatta.

Art. 19 Recesso in caso di violazione dell’obbligo di notificazione

1 Ove receda dal contratto a motivo della violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto, per la durata effettiva del contratto, a un premio maggiorato se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore se tale obbligo non fosse stato violato.

2 In caso di violazione intenzionale o per grave negligenza da parte dello stipulante dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto al rimborso se l’obbligo di fornire la prestazione è già stato adempito.

3 In caso di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita riscattabile, l’impresa di assicurazione deve il valore di riscatto.

4 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’impresa di assicurazione è venuta a conoscenza della violazione dell’obbligo di notificazione, ma al più tardi cinque anni dopo la conclusione del contratto.

5 Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

Art. 20 Mantenimento del contratto nonostante la violazione dell’obbligo di

notificazione

Ove il contratto sia mantenuto nonostante la violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto a un premio maggiorato con effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore se tale obbligo non fosse stato violato.

Art. 21 Violazione dell’obbligo di notificazione in caso di grandi rischi

Gli articoli 18–20 si applicano per analogia all’assicurazione di grandi rischi se lo stipulante, senza essere stato interrogato in merito, notifica in maniera inesatta fattispecie di rischio che per loro propria natura e per lo stipulante stesso sono palesemente atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare.

Art. 22 Recesso dal contratto collettivo

Ove il contratto comprenda più cose o persone e la violazione dell’obbligo di notificazione riguardi soltanto una parte di queste cose o persone, la rimanente parte dell’assicurazione non è toccata dalle conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione se risulta dalle circostanze che l’impresa di assicurazione avrebbe assicurato questa sola parte alle medesime condizioni.