Progetto
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Sezione 3: Obbligo di notificazione dello stipulante preliminare al contratto
Art. 15 Contenuto
1 L’impresa di assicurazione comunica e specifica inequivocabilmente per scritto allo stipulante le fattispecie rilevanti di rischio sulle quali quest’ultimo deve fornire informazioni.
2 Prima della conclusione del contratto lo stipulante deve notificare integralmente e esattamente per scritto all’impresa di assicurazione tutte le fattispecie rilevanti di rischio, nella misura in cui esse gli sono o gli dovrebbero essere note.
3 Si considerano fattispecie rilevanti di rischio circostanze presenti o del passato che per loro propria natura sono atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare.
Art. 16 Obbligo di notificazione in caso di rappresentanza e di assicurazione
di terzi
1 Se lo stipulante è rappresentato nell’adempimento del suo obbligo di notificazione, vanno notificate sia le fattispecie rilevanti di rischio che gli sono o gli dovrebbero essere note, sia quelle che sono o dovrebbero essere note al rappresentante.
2 In caso di assicurazione di terzi lo stipulante deve notificare anche le fattispecie rilevanti di rischio che sono o dovrebbero essere note al terzo assicurato o al suo rappresentante, a meno che il contratto venga concluso a loro insaputa.
Art. 17 Momento della valutazione
1 Ai fini della valutazione della completezza e dell’esattezza delle informazioni fornite è determinante il momento della consegna o dell’invio all’impresa di assicurazione.
2 A tale momento si valuta anche quali fattispecie rilevanti di rischio sono o dovrebbero essere note allo stipulante, al terzo assicurato o al suo rappresentante.
Art. 18 Violazione dell’obbligo di notificazione. Principio
1 Ove lo stipulante abbia notificato in maniera inesatta o sottaciuto una fattispecie rilevante di rischio che conosceva o avrebbe dovuto conoscere, l’impresa di assicurazione può recedere per scritto dal contratto stipulato se:
a. a causa delle indicazioni errate ha valutato erroneamente il rischio a proprio detrimento; e
b. in caso di corretta valutazione non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato in base a un contenuto diverso.
2 Ove lo stipulante abbia violato intenzionalmente o per grave negligenza il proprio obbligo di notificazione, con l’estinzione del contratto si estingue parimenti