Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 103 pagine
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Art. 120 Foro nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di ma-
lattia
Le imprese di assicurazione sono già tenute nel quadro della legislazione in vigore a prevedere, in complemento al foro legale ai sensi della legge sul foro (RS 272), della legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291) e della convenzione di Lugano (RS 0.275.11), un foro sul luogo di lavoro della persona assicurata (art. 158 OS). Questa disposizione risale al postulato Robbiani (04.3051). Concerne in particolare i cosiddetti frontalieri che lavorano in Svizzera senza avervi il proprio domicilio.
Per quanto riguarda la questione della competenza in materia assicurativa la convenzione riveduta di Lugano dell’ottobre 2007 stabilisce il principio secondo il quale l’impresa di assicurazione con sede nel territorio soggetto alla sovranità di uno Stato contraente può essere citata in giudizio dinanzi ai tribunali dello Stato nel quale ha la propria sede oppure in un altro Stato contraente, dinanzi al tribunale del luogo di domicilio dell’attore, nel caso di azioni dello stipulante, della persona assicurata o del beneficiario. Secondo l’articolo 13 della convenzione di Lugano si può derogare da questa disposizione se allo stipulante, alla persona assicurata o al beneficiario è conferita la competenza di adire altri tribunali. Poiché la Convenzione di Lugano non include espressamente la problematica dei frontalieri in ambito di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, ma visto che può essere prevista in deroga a tale convenzione, anche in futuro il luogo di lavoro dovrà poter essere convenuto come foro.
Art. 121 Numero di assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti (AVS)
Il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° dicembre 2007 la revisione della LAVS volta all’introduzione del nuovo numero di assicurato AVS. In questo contesto l’articolo 47a LCA ha istituto la base legale secondo la quale l’impiego del numero è autorizzato anche nell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni all’infuori dell’assicurazione obbligatoria. Si intende in tal modo impedire che a livello di assicurazione privata si debba procedere a una gestione dei dati completamente separata, circostanza che potrebbe provocare un aumento dei costi amministrativi e inutili problemi di identificazione.
2.3 Titolo 3: Rapporti internazionali
Gli articoli 122 e seguenti AP-LCA disciplinano d’ora in poi in maniera semimperativa la questione del diritto applicabile nel quadro dei contratti d’assicurazione ammessi a livello internazionale con Stati dello Spazio economico europeo. In questo contesto è stata ripresa la legislazione attuale – istituita nel quadro dei progetti Swisslex di allora. Non si giustifica una riformulazione di queste disposizioni. Da un profilo generale viene d’ora in poi disciplinata l’applicazione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) ai contratti nei rapporti internazionali.