Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/111: Compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo in ambito di imposta federale diretta · 9 pagine
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Compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo in ambito di imposta federale diretta
La compensazione degli effetti della progressione a freddo al raggiungimento di un rincaro accumulato del 3 per cento dall’ultima compensazione costituisce un miglioramento rispetto al disciplinamento in vigore, nel senso che determina una compensazione più rapida di quella odierna. Diversamente da una compensazione automatica annuale questa variante presuppone che la compensazione degli effetti della progressione a freddo venga effettuata soltanto se il rincaro ha raggiunto un determinato volume. Si evita in tal modo che la compensazione debba essere effettuata anche in caso di rincaro esiguo.
Disciplinamento nella LIFD
1. Modifica dell’articolo 215 LIFD secondo il quale il Dipartimento federale delle finanze
(DFF) deve – a seconda della variante prescelta – compensare gli effetti della progressione a freddo in base all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo ogni anno oppure in caso di aumento del 3 per cento dall’ultimo adeguamento. Le tariffe e le deduzioni sono adeguate nell’ambito della compensazione degli effetti della progressione a freddo. Nelle disposizioni transitorie della LIFD (titolo quarto, capitolo 3 «Tassazione annuale per le persone fisiche») l’articolo 209 rinvia all’articolo 38 che rinvia a sua volta alla tariffa secondo l’articolo 36 (tariffa per la tassazione biennale). Il rinvio all’articolo 36 costituisce una svista del legislatore. Occorre cogliere questa occasione per modificare in maniera corrispondente l’articolo 38, affinché la compensazione degli effetti della progressione a freddo possa essere applicata anche all’imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38).
2. Il rincaro del 5,5 per cento circa accumulato dall’ultima compensazione (stato dell’indice
a fine 2004) fino a fine 2008 è compensato anticipatamente al 1.1.2010 (cfr. in merito il n. 4.1).
3. La modifica della LIFD dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2010.
4. Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie
Le tabelle qui appresso illustrano le diverse ripercussioni di entrambe le varianti come pure le deviazioni rispetto alla legislazione in vigore partendo dallo stato compensato di 142,3 punti dell’IPC al 31 dicembre 1995 e sull’esempio dell’evoluzione del rincaro negli ultimi dieci anni. A tale scopo sono dapprima indicati lo stato dell’IPC a fine dicembre di ogni singolo anno a contare dal 1995, il tasso di rincaro annuale sulla base del confronto a fine anno, nonché il tasso di rincaro accumulato da fine 1995:
IPC Rincaro annuale (%) Rincaro accumulato (%)
31.12.1995: 142,3 31.12.1996: 143,4 0,8 0,8 31.12.1997: 144,0 0,4 1,2 31.12.1998: 143,8 -0,1 1,1 31.12.1999: 146,2 1,7 2,7 31.12.2000: 148,3 1,4 4,2 31.12.2001: 148,8 0,3 4,6 31.12.2002: 150,2 0,9 5,6 31.12.2003: 151,0 0,5 6,1 31.12.2004: 153,1 1,4 7,6 31.12.2005: 154,6 1,0 8,6 31.12.2006: 155,6 0,6 9,3 31.12.2007: 158,7 2,0 11,5