Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 76 pagine

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Art. 34 cpv. 2 Applicazione senza autorizzazione

L’articolo 34 capoverso 2 disciplina le possibili conseguenze penali per attività svolte senza l’autorizzazione prevista dalla legge. In seguito all’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per l’esecuzione di esami del patrimonio genetico di embrioni in vitro (cfr. n. 2.3, art. 8 cpv. 2) il capoverso 2 è completato nel senso che è parimenti punibile l’esercizio di questa attività senza autorizzazione o in virtù di un’autorizzazione ottenuta tramite indicazioni fallaci.

Art. 37 Contravvenzioni

Secondo l’articolo 37 lettera dbisin base alla nuova norma compie una contravvenzione chiunque viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 11a capoverso 1. È quindi punibile l’applicazione di un metodo DPI sia in assenza sia in caso di inoltro tardivo di una notifica all’UFSP. Con ciò si intende garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5a capoverso 2, assicurare la trasparenza della procedura ed evitare l’estensione delle indicazioni.

L’assoggettamento a sanzione penale del divieto della DPI previsto dall’articolo 37 lettera e è abrogato.

Art. 38 Autorità penali competenti

A norma dell’articolo 1 della legge federale del 22 marzo 1974116 sul diritto penale amministrativo (DPA), essa è applicabile direttamente solo se il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità federale. Tramite il capoverso 2 gli articoli 6, 7 e 15 del diritto penale amministrativo sono dichiarati applicabili anche per le autorità cantonali di perseguimento penale. A deroga dell’altrimenti applicabile Parte generale del Codice penale, il diritto penale amministrativo prevede negli articoli 6 e 7 una regolamentazione speciale per infrazioni commesse nell’azienda e da mandatari. L’articolo 6 del diritto penale amministrativo facilita la chiamata in causa della direzione aziendale nella misura in cui in caso di infrazioni in aziende è punibile, se del caso, oltre la persona fisica che l’ha commessa, anche il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata. Costoro infatti saranno spesso coinvolti senza che si tratti di un’evidente correità, istigazione o complicità ai sensi del diritto penale. L’ordinamento speciale dell’articolo 7 del diritto penale amministrativo consente perciò per i casi di entità lieve (segnatamente per multe fino a un massimo di 5000 franchi e in caso di provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena) di prescindere dalla determinazione della persona punibile in base all’articolo 6 del diritto penale amministrativo e di punire in sua vece l’azienda.

L’articolo 15 del diritto penale amministrativo (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) è una fattispecie particolare della falsità in documenti di cui all’articolo 251 CP, che si riferisce specialmente alla legislazione amministrativa della Confederazione. La comminazione di pena è più lieve rispetto all’articolo 251 CP, ma la fattispecie è più ampia poiché comprende tra l’altro anche l’inganno dell’amministrazione.

116 RS 313.0