Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 60 pagine

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Rapporto dell’indagine conoscitiva relativa al pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III OAM, OM, IFarm, ODmed, OMVet

GE, NW e NE approvano esplicitamente gli adeguamenti.

Art. 14 Medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere a – cbis LATer.

SVS, BE e TG si esprimono favorevolmente sugli adeguamenti proposti.

LU esige che i medicamenti oggetto dell'omologazione possano essere impiegati anche per gli animali da compagnia solo dopo il cambiamento di destinazione in base alla regolamentazione a cascata, allo scopo di garantire la sicurezza e la qualità dei medicamenti. Anche per gli animali da compagnia, i preparati per uso umano omologati non devono essere discriminati rispetto ai preparati non omologati. SSIC deplora pure che l’utilizzo dei medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere a - cbisLATer dovrebbe essere possibile in alternativa ai medicamenti omologati per animali da compagnia. Questo sarebbe in contrasto con il principio di polizia sanitaria dei disciplinamenti dell’obbligo di omologazione e andrebbe a svantaggio dei produttori che dovrebbero sostenere il carico di una procedura di omologazione.

BE e VS esigono la precisazione “se nessun medicamento è omologato”. In tal modo un medicamento fabbricato secondo la formula magistralis può avere un principio attivo identico a quello di un medicamento omologato, senza essere tuttavia identico a quest’ultimo a causa di una possibile diversa composizione dei coadiuvanti. Essi criticano il fatto che gli adeguamenti proposti limiterebbero la libertà terapeutica del medico curante.

FSSE è favorevole alla semplificazione del cambiamento di destinazione per gli animali da compagnia. Richiede tuttavia che venga precisato se tutte le prescrizioni relative all’utilizzo di medicamenti veterinari per animali da compagnia trovi applicazione anche per gli equini che vengono considerati animali da compagnia.

In relazione ai medicamenti fitoterapeutici, FiBL, bio.inspecta, SVS e SSFM esigono che i medicamenti fitoterapeutici con principi attivi secondo l’elenco a allegato 2 LATer possano essere impiegati parallelamente ai medicamenti approvati se i medicamenti sono stati preparati conformemente alla Farmacopea europea oppure ad un’altra raccolta di monografie riconosciuta.

SVS e FSSE esigono che le preparazioni magistrali possano essere effettuate nella farmacia domestica se per le sostanze utilizzate non deve essere osservato alcun termine d’attesa. SSFM esige inoltre che il medico curante possa tenere una scorta di medicamenti preconfezionati conformemente alla formula magistralis.

FR esige un divieto assoluto dell’impiego di preparati farmaceutici speciali e prodotti di farmacie e drogherie secondo propria formula per animali da reddito.

UFA segnala che le premiscele per medicamenti possono essere preparate con principi attivi dell'elenco a allegato 2 OMVet ed in seguito elaborate per essere trasformate in foraggi medicinali. In tale caso i valori soglia possono essere superati secondo l’ordinanza sui foraggi animali.

Art. 16

USP, GalloSuisse, AGORA e FSAC esigono che, analogamente all’UE, diverse premiscele per medicamenti possano essere mescolate ad un foraggio animale.