Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 60 pagine

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Rapporto dell’indagine conoscitiva relativa al pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III OAM, OM, IFarm, ODmed, OMVet

dei principi attivi esclusi per motivi di trasparenza e sicurezza giuridica nel Swissmedic-Journal oppure nel sito Internet dell’Istituto.

Art. 7 cpv. 1 e cpv. 2, seconda frase

Tutti i partecipanti all’indagine conoscitiva accolgono favorevolmente la semplificazione dell’importazione di medicamenti veterinari.

AGORA, GalloSuisse, SBV/USP e FSAC salutano esplicitamente e integralmente gli adeguamenti relativi ai medicamenti veterinari. FSSE si compiace per la maggiore importanza attribuita alla disponibilità dei medicamenti veterinari.

Bio.inspecta, Demeter Svizzera, FiBL, SSFM e SVS esigono ulteriori agevolazioni per l’importazione di medicamenti veterinari omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici approvati all’estero i cui principi attivi sono contenuti nell'elenco a, allegato 2 OMVet. FiBL, SVS e SSFM esigono che l’importazione dei medicamenti menzionati venga semplicemente dichiarata all’Istituto.

FSSE e SVS esigono che le autorizzazioni speciali siano accordate ad un prezzo vantaggioso e con oneri amministrativi contenuti. L’obbligo di tenere un registro deve inoltre limitarsi all’operatore sanitario abilitato a dispensare medicamenti ed essere adeguato agli obblighi di registrazione per medicamenti approvati.

BAV esige che l'importazione di medicamenti veterinari destinati ad animali da reddito provenienti da un paese con un sistema di omologazione equivalente debba essere possibile, in singoli casi, senza un’autorizzazione speciale.

SSCI esige che il termine “animali” nel capoverso 1 sia precisato con “animali da reddito”.

GE e VD rilevano che il disciplinamento proposto consente l’importazione di considerevoli quantità di medicamenti veterinari. Propongono la restrizione alla quantità necessaria per la cura di alcuni animali noti oppure alla quantità necessaria nei casi di emergenza.

FR esige che venga precisato che i medicamenti importati vengano depositati presso l’operatore sanitario che procede all’importazione e non presso il cliente finale.

Centro Patronale, USAM, VD e GE rifiutano lo stralcio della seconda frase del capoverso 2. L’obbligo di registrazione per animali da compagnia deve essere mantenuto poiché l’articolo 26 OMVet concernerebbe esclusivamente gli animali da reddito.

Art. 10 (non è oggetto dell’indagine conoscitiva)

AGORA, GalloSuisse, USP e FSAC esigono che un accordo sui medicamenti veterinari debba essere possibile anche con la rappresentanza del veterinario dell’effettivo e che dunque siano possibili più convenzioni per impresa e per specie animale. Inoltre, dovrebbe essere possibile dispensare i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione medica anche senza visita dell'effettivo, per esempio in base ai risultati di laboratorio. Le visite dell’effettivo prescritte devono essere effettuate in funzione dei rischi ma perlomeno una volta all’anno.

Art. 12 cpv. 4