Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 60 pagine
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Rapporto dell’indagine conoscitiva relativa al pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III OAM, OM, IFarm, ODmed, OMVet
4.3.2 OMVet
Osservazioni generali
In generale le modifiche proposte vengono approvate. In particolare la migliore disponibilità di medicamenti veterinari viene valutata in modo positivo da tutte le parti. ASVC, SVS, Demeter Svizzera, ZH, AG, SO, JU salutano con soddisfazione il fatto che gli adeguamenti in questione tengano in considerazione in misura sufficiente sia la sicurezza di approvvigionamento sia la sicurezza sulle derrate alimentari.
LU, GR e GL deplorano che le lacune sostanziali della OMVet in vigore, che comportano sempre grandi problemi nell’esecuzione, non possano essere colmate con questa revisione. Essi auspicano che nella OMVet vengano integrate entro tempi brevi disposizioni esecutive più efficaci. Anche ASVC ritiene che la revisione in corso non risolverà tutti i problemi di esecuzione. Promette di effettuare un’analisi approfondita di esecuzione della OMVet per localizzare i problemi, per formulare proposte di miglioramento e per presentare una domanda riguardo ad una revisione parziale della OMVet.
SH, AG e ZH si rallegrano che si sia rinunciato ad una revisione ampia. Essi rilevano che al momento attuale mancano ancora dati esaustivi per decidere se siano necessarie modifiche più incisive.
SBV/USP, Prométerre, AGORA, GalloSuisse, FSAC e PSL deplorano che le proposte presentate già qualche tempo fa dall’SBV/USP per la semplificazione e l’armonizzazione di alcune disposizioni con quelle dell’UE non sono state considerate, con un’unica eccezione. Per questo motivo presentano di nuovo le loro proposte.
In merito alla clausola Sunset, SBV/USP, FSAC e PSL esprimono considerevoli riserve. Essi temono che le singole produttrici possano rinunciare fin dall’inizio ad un’omologazione in Svizzera con un ulteriore peggioramento della situazione di approvvigionamento dei medicamenti veterinari. Dal loro punto di vista sarebbe pertanto necessario, analogamente all’articolo 9 capoverso 5 e 6 dell’ordinanza sui medicamenti (OM; SR 812.212.21), prevedere delle eccezioni rispetto alla clausola Sunset anche per i medicamenti veterinari.
PharmaSuisse, AVKZ, BAV, Centro Patronale, AAV, Apotheken TG, GR e LU ritengono che i farmacisti siano operatori sanitari abilitati a dispensare medicamenti veterinari. L’unico richiamo a diversi punti della OMVet ai veterinari non avrebbe alcuna base giuridica e non sarebbe sostenibile neanche dal punto di vista materiale.
Secondo SVS, Demeter Svizzera, bio.inspecat, Bio Suisse, FiBL e SSFM, l’impiego di piante medicamentose da parte del veterinario per l’animale da reddito è limitato maggiormente rispetto all’UE. Contemporaneamente, secondo l’ordinanza Bio svizzera (SR 910.18), i prodotti omeopatici o fitoterapeutici dovrebbero essere impiegati a titolo prioritario rispetto ai medicamenti della medicina tradizionale. Pertanto invitano fermamente ad ampliare lo spettro legale disponibile alle piante medicinali per animali da reddito.