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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 5 pagine
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Legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del...2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto).
Art. 2 Forma giuridica
1 L'Istituto è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.
2 L'Istituto è autonomo a livello di organizzazione e gestione e tiene una contabilità propria.
Art. 3 Obiettivi e compiti
1 L'Istituto coadiuva la Confederazione, i Cantoni e terzi nella progettazione e nell'attuazione di misure di prevenzione e di promozione della salute.
2 L'Istituto è responsabile dell'adempimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge federale del ...3 sulla prevenzione e sulla promozione della salute.
3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono affidargli altri compiti contro indennità.
Art. 4 Collaborazione
1 Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Istituto collabora con i competenti servizi federali, i Cantoni, gli organi della ricerca e con terzi.
RS ..........
1 RS 101
2 FF ...
3 RS ... 2008–......