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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 5 pagine

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Legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del...2,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto).

Art. 2 Forma giuridica

1 L'Istituto è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

2 L'Istituto è autonomo a livello di organizzazione e gestione e tiene una contabilità propria.

Art. 3 Obiettivi e compiti

1 L'Istituto coadiuva la Confederazione, i Cantoni e terzi nella progettazione e nell'attuazione di misure di prevenzione e di promozione della salute.

2 L'Istituto è responsabile dell'adempimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge federale del ...3 sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono affidargli altri compiti contro indennità.

Art. 4 Collaborazione

1 Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Istituto collabora con i competenti servizi federali, i Cantoni, gli organi della ricerca e con terzi.

RS ..........

1 RS 101

2 FF ...

3 RS ... 2008–......