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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 5 pagine

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Legge federale sull'Istituto per la prevenzione e per la promozione della salute RU 200x

federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenuti con queste persone.

Art. 8 Composizione e nomina della direzione

1 La direzione è composta del direttore nonché di altri membri.

2 La nomina è retta dall'articolo 7 capoverso 1 lettere e ed f.

Art. 9 Compiti della direzione

1 La direzione è l'organo operativo. Essa è presieduta dal direttore.

2 La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;

b. elabora le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e gli fa regolarmente rapporto, riferisce senza indugio in caso di eventi particolari;

c. assicura le relazioni dell'Istituto con i servizi federali, i Cantoni e le altre cerchie interessate rappresentate nel consiglio d'istituto;

d. assume il personale;

e. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo dalla presente legge.

3 Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

4 Il direttore assiste alle sedute del consiglio d'istituto con voto consultivo e può presentare proposte; all'occorrenza è possibile far capo anche ad altri collaboratori dell'Istituto.

Art. 10 Nomina e compiti dell'ufficio di revisione

1 L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale .

2 Il mandato di revisione, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima concernenti la revisione ordinaria.

3 L'ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.

4 Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per motivi gravi.

Art. 11 Diritto in materia di personale e Cassa pensioni

1 La direzione e il rimanente personale sottostanno alla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale.

5 RS 172.220.1