Progetto

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge federale sull'Istituto per la prevenzione e per la promozione della salute RU 200x

2 Per determinati compiti può far capo a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

Sezione 2: Organizzazione e personale

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

a. il consiglio d'istituto;

b. la direzione;

c. l'ufficio di revisione.

Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d'istituto

1 Il consiglio d'istituto è composto di nove membri competenti.

2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. I membri sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato.

3 Durante il mandato il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare dalle loro funzioni membri del consiglio d'istituto.

4 I membri del consiglio d'istituto tutelano gli interessi dell'ente. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve ricusarsi.

Art. 7 Compiti del consiglio d'istituto

1 Il consiglio d'istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto. Esso ha i seguenti compiti:

a. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce ogni anno sui risultati conseguiti;

b. emana il regolamento di organizzazione e stabilisce il nome dell'Istituto;

c. adotta il programma annuale e il budget nonché la pianificazione a medio termine;

d. redige il rapporto di gestione dell'Istituto e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;

e. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;

f. nomina gli altri membri della direzione;

g. sorveglia la direzione e provvede al controllo interno.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dovuta al presidente e ai membri del consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20004 sul personale

4 RS 172.220.1