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Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 5 pagine
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Legge federale sull'Istituto per la prevenzione e per la promozione della salute RU 200x
2 Per determinati compiti può far capo a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.
Sezione 2: Organizzazione e personale
Art. 5 Organi
Gli organi dell'Istituto sono:
a. il consiglio d'istituto;
b. la direzione;
c. l'ufficio di revisione.
Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d'istituto
1 Il consiglio d'istituto è composto di nove membri competenti.
2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. I membri sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato.
3 Durante il mandato il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare dalle loro funzioni membri del consiglio d'istituto.
4 I membri del consiglio d'istituto tutelano gli interessi dell'ente. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve ricusarsi.
Art. 7 Compiti del consiglio d'istituto
1 Il consiglio d'istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto. Esso ha i seguenti compiti:
a. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce ogni anno sui risultati conseguiti;
b. emana il regolamento di organizzazione e stabilisce il nome dell'Istituto;
c. adotta il programma annuale e il budget nonché la pianificazione a medio termine;
d. redige il rapporto di gestione dell'Istituto e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;
e. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
f. nomina gli altri membri della direzione;
g. sorveglia la direzione e provvede al controllo interno.
2 Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dovuta al presidente e ai membri del consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20004 sul personale