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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 2 pagine

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Legge sull’energia Avamprogetto del 22 ottobre 2008/3812124 (LEne)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del … 1,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4 (nuovo)

4 Emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici). Stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie.

Art. 14 cpv. 3

3 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili, rispetto ai costi delle tecniche convenzionali, i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all’adempimento del compito.

Art. 14 cpv. 5

Abrogato

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 (nuovo)

1 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia.

2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

a. quali provvedimenti possono essere sostenuti;

b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

RS ...

1FF …

2 RS 730.0

2008–2143