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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 4 pagine
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Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)
Avamprogetto del 22 ottobre 2008
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1a
Sezione 1a: Procedura del piano settoriale (nuovo)
Art. 1a
1 Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state stabilite in un piano settoriale all’interno di un corridoio della linea.
2 Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano settoriale se:
a. la loro lunghezza non supera i 2 chilometri;
b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
c. i requisiti definiti nell’ordinanza del 23 dicembre 19992 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale.
3 La sostituzione, la modifica e l’ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se:
a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee;
b. i pali esistenti vengono spostati di non oltre 50 metri lateralmente all’asse della linea e innalzati di non oltre 10 metri;
c. i conflitti di utilizzazione all’interno di un corridoio della linea esistente possono essere risolti;
RS ..........
1 RS 734.25
2 RS 814.710
2005–......