Accordo entrata

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 2 pagine

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Traduzione Berna, 24 giugno 2008/versione definitiva

Accordo 0.XXX.XXX.XXX tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata

Concluso il XX. XX. 200X

Entrato in vigore il XX.XX.200X

(Stato al XX.XX.200X)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein,

in applicazione degli articoli 2 e 5 dell'accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1 Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) della Svizzera e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein in materia di entrata di cittadini di Stati terzi.

2Sono fatti salvi gli impegni derivanti dalla normativa Schengen.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo e della sua applicazione, l'espressione

a) «visto Schengen» designa un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa Schengen che autorizza un cittadino di uno Stato terzo a entrare nel territorio degli Stati Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi;

b) «visto nazionale» designa un visto valevole per un soggiorno superiore a tre mesi, riconosciuto da ambo le Parti contraenti per l'entrata sul rispettivo territorio per tutta la durata di validità del visto.

Art. 3 Intesa

1 Quando tratta una domanda di visto per il Liechtenstein, l'UFM consulta l'APA prima di rilasciare o rifiutare il visto. L'APA comunica all'UFM i casi in cui le rappresentanze svizzere all'estero possono rilasciare direttamente il visto Schengen senza sentire dapprima l'APA.

2 L'UFM trasmette per esame all'APA, possibilmente in forma elettronica sicura, la documentazione riguardante il visto con relativo preavviso. Il visto può essere rilasciato unicamente previa approvazione da parte dell'APA.

3 Nelle procedure di rilascio del visto presso un aeroporto internazionale in Svizzera (frontiera esterna di Schengen), le autorità di controllo alla frontiera possono rinunciare a consultare l’APA all'infuori dei suoi orari d'ufficio. Prima del rilascio o del rifiuto del visto sentono in ogni caso l'UFM.

4 Le vignette visto svizzere per il Liechtenstein recano il complemento «R FL».