Accordo dimora
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 2 pagine
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Traduzione Berna, 24 giugno 2008/versione definitiva1
Accordo 0.XXX.XXX.XXX tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di dimora
Concluso il XX. XX. 200X
Entrato in vigore il XX.XX.200X
(Stato al XX.XX.200X)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
in applicazione degli articoli 2 e 12 dell'accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di stato dell'economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall'altra, in materia di dimora dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.
Art. 2 Libera circolazione delle persone
Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno dodici cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un'attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein senza attività lucrativa. Tali quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.
Art. 3 Obbligo di notifica
I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein soggiacciono alle disposizioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.
Art. 4 Obbligo di notifica e d’autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri
1 La stessa ditta è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori dipendenti sono autorizzati a prestare servizi nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.
2 A seconda della durata della prestazione di servizi nell'altro Stato contraente, vige il seguente obbligo di notifica o d’autorizzazione:
1 Aggiunta del 7 agosto 2008 nell'art. 2 (cfr. secondo periodo)