Accordo quadro

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 7 pagine

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Berna, 24 giugno 2008/Versione finale

Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine

La Confederazione Svizzera («la Svizzera»)

e

il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein»),

in seguito «le Parti contraenti»,

considerando la tradizionale amicizia che lega la Svizzera e il Liechtenstein;

considerando il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19231 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («trattato doganale»);

considerando l'Accordo del 2 maggio 19922 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»);

considerando l'Accordo del 27 aprile 19993 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana («accordo trilaterale per la cooperazione di polizia»);

considerando l'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC»);

considerando la Convenzione del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio («Convenzione AELS»), nella versione consolidata dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

nell'intento di disciplinare la cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata, di soggiorno e di cooperazione di polizia nell’area di confine, tenendo conto dell'associazione di ambo le Parti contraenti all'acquis di Schengen,

hanno convenuto quanto segue:

1 RS 0.631.112.514

2 LGBl. 1995 Nr. 68

3 RS 0.360.163.1

4 RS 0.142.112.681

5 RS 0.632.31