Accordo confine

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 5 pagine

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Traduzione 25 agosto 2008/Versione definitiva

Accordo 0.XXX.XXX.XXX tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione di polizia nell’area di confine

Concluso il XX. XX. 200X

Entrato in vigore il XX.XX.200X

(Stato al XX.XX.200X)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein,

in applicazione degli articoli 2 e 16 dell'Accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo e oggetto

Il presente Accordo disciplina la cooperazione fra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Polizia nazionale nonché l’Ausländer- und Passamt del Liechtenstein. Esso stabilisce più da vicino segnatamente quali sono i compiti e i poteri di polizia dell’AFD sul territorio nazionale del Liechtenstein.

Art. 2 Esercizio dei poteri di polizia

1 La consegna di persone e merci alla Polizia nazionale del Liechtenstein avviene presso un posto di frontiera dell’AFD nel Liechtenstein.

2 L’AFD utilizza i propri moduli per redigere i verbali sui fatti rilevanti per la polizia destinati alle autorità del Liechtenstein e garantisce che vi siano contenute le informazioni richieste dal Liechtenstein.

3 Sul territorio del Liechtenstein l’AFD impiega esclusivamente personale proprio. Per derogare a questa disposizione è necessario il consenso del Liechtenstein.

4 Al confine l’AFD esercita i poteri di polizia che le competono in modo tale da ostacolare il traffico il meno possibile. L’intenzione è pertanto di consentire durante i controlli uno svolgimento ininterrotto del traffico (traffico scorrevole), indirizzando fuori dalla corsia i veicoli da controllare.

5 Conformemente all’articolo 14 capoverso 1 ultimo periodo dell’Accordo quadro, il capo della Polizia nazionale o il responsabile dell’Ausländer- und Passamt del Liechtenstein concorda con il comandante dell’AFD competente in materia la delega delle competenze e misure necessarie nonché

l’organizzazione delle procedure negli ambiti elencati nell’allegato.

Art. 3 Controlli comuni

Durante gli interventi per eseguire controlli comuni, gli agenti dell’AFD sono autorizzati a svolgere gli stessi compiti di polizia di sicurezza degli agenti della Polizia nazionale. Essi sono investiti degli stessi poteri di polizia di sicurezza sanciti dalla legislazione del Liechtenstein, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i loro compiti.