Accordo entrata
Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 2 pagine
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Art. 4 Annullamento del visto
Di regola, le autorità cui compete l’annullamento dei visti si informano reciprocamente prima di annullare un visto rilasciato dall'altra Parte contraente, indicandone i motivi.
Art. 5 Rimedi giuridici per i visti Schengen
1Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo (Accordo SEE).
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.
3 L'APA trasmette all'UFM le informazioni necessarie all'evasione del rimedio giuridico.
Art. 6 Durata di validità ed entrata in vigore
1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.
3 Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.
Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.
Per la Confederazione Svizzera: Per il Principato del Liechtenstein:
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