Accordo entrata

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 2 pagine

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Art. 4 Annullamento del visto

Di regola, le autorità cui compete l’annullamento dei visti si informano reciprocamente prima di annullare un visto rilasciato dall'altra Parte contraente, indicandone i motivi.

Art. 5 Rimedi giuridici per i visti Schengen

1Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo (Accordo SEE).

2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.

3 L'APA trasmette all'UFM le informazioni necessarie all'evasione del rimedio giuridico.

Art. 6 Durata di validità ed entrata in vigore

1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

3 Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Principato del Liechtenstein:

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