Accordo dimora

Consultazione 2008/22: Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla di cooperazione di polizia nell'area di confine · 2 pagine

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a) la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall'obbligo di notifica o

d’autorizzazione;

b) la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e

amministrative dello Stato in cui viene effettuata. Tale norma si applica anche ai lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca;

c) la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.

Art. 5 Durata di validità ed entrata in vigore

1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

3 Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Principato del Liechtenstein:

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