Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 7 pagine
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1. Aspetti generali
La procedura di consultazione sull’avamprogetto di ordinanza sull’adozione (OAdoz), unitamente all’avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), si è svolta tra il 5 giugno e il 15 settembre 2009. Alla procedura sono stati invitati i 26 Cantoni, il Tribunale federale svizzero, 14 partiti politici e oltre 90 organizzazioni interessate.
Sull’avamprogetto dell’OAdoz si sono pronunciati 24 Cantoni, 4 partiti politici e 19 organizzazioni. Nel complesso sono pervenuti 47 pareri. Il Tribunale federale svizzero ha espressamente rinunciato ad esprimere un parere.
2. Partecipanti alla procedura di consultazione
L’elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione che hanno presentato un parere è riportato nell’allegato.
3. Importanti osservazioni di carattere generale
3.1 Ordinanza autonoma
Circa la metà delle risposte complessivamente pervenute (24 pareri: 12 Cantoni, un partito politico e 11 organizzazioni) vede con favore l’estrapolazione dall’OAMin delle disposizioni sull’adozione. Un’ordinanza separata è respinta solo dall’UDF, che ne nega la necessità poiché l’esecuzione delle due norme sarebbe di competenza della medesima autorità cantonale o comunale.
3.2 Estensione delle funzioni dell’Autorità centrale federale competente per le ado-
zioni
Uno dei due punti cruciali sotto il profilo materiale (insieme al n. 3.3 Servizi di collocamento in vista d’adozione) è l’esigenza di estendere le funzioni dell’Autorità centrale anche alle adozioni di minori non provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA, RS 0.211.221.311). Quest’esigenza è stata espressa – e talora estesamente motivata – in 15 risposte (AR, BL, BS, GE, JU, UR, Tdh, Ea, ProJ, PKAS, ProF, AGIA, SSI, SFA, FSFM). In caso di adozioni da Paesi non aderenti alla Convenzione, l’Ufficio federale di giustizia deve in particolare avere anche il potere di emanare istruzioni (art. 2 cpv. 2 OAdoz). Il ricorso a modalità diverse per gestire le domande di adozione di minori provenienti da Paesi aderenti e non aderenti alla Convenzione non sembra essere una soluzione percorribile, in quanto in questo modo si verificherebbe una discriminazione e una disparità di trattamento dei minori provenienti dai Paesi non aderenti alla Convenzione. Per non correre questo rischio si potrebbe inserire un nuovo capoverso all’art. 3 (Bene del minore) che sancisca la parità di trattamento dei minori provenienti da Paesi aderenti e non aderenti alla Convenzione (SFA). La disparità di trattamento deve essere evitata anche in sede di decisione sul rilascio dell’autorizzazione (art. 7 cpv. 6). Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione vorrebbero pertanto che l’autorizzazione all’accoglimento venisse rilasciata sem-