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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 9 pagine
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Ordinanza Avamproggetto
sull'adozione (OAdoz)
del xx. xxx 2009
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC);
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la procedura per l'accoglimento di adottandi;
b. l'autorizzazione al collocamento in vista d’adozione e la relativa vigilanza;
c. gli emolumenti per le adozioni internazionali.
2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e cantonale concernenti la protezione dei minori.
Art. 2 Autorità competenti
1 All'Ufficio federale di giustizia (UFG) compete:
a. l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 LF-CAA in qualità di autorità centrale federale;
b. l'autorizzazione al collocamento in vista d'adozione e la relativa vigilanza.
2 Può emanare istruzioni per proteggere i minori e impedire abusi nell'ambito delle adozioni internazionali e dei collocamenti in vista d'adozione.
3 All'autorità cantonale di cui all'articolo 316 capoverso 1bis CC (autorità cantonale) compete:
a. l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 LF-CAA in qualità di autorità centrale cantonale;
b. la procedura di autorizzazione per l'accoglimento di adottandi;
1RS 210
2 RS 211.221.31
2009–...