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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori (Ordinanza sull’assistenza di minori, OAssM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)1;

visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr);

in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19963 sulla protezione dei minori,

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione:

a. all’assistenza extrafamiliare di minori da parte di genitori diurni, genitori affidatari e istituti;

b. al collocamento di minori presso genitori affidatari da parte di organizzazioni preposte al collocamento.

2 Disciplina la vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari, istituti e organizzazioni preposte al collocamento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. Assistenza: cura, educazione, istruzione, osservazione o trattamento di minori, anche nell’ambito di programmi di scambio, soggiorni alla pari e forme di assistenza complementari alla scuola;

b. Genitori diurni: persone autorizzate ad assistere regolarmente nel corso della giornata, oltre ai propri figli, al massimo quattro minori al di sotto dei 15 anni, per almeno 20 ore a settimana e a minore;

RU 1977 1931

1 RS 210

2 RS 142.20

3 RS 0.211.231.011; FF 2007 2437