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Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 6 pagine
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b. prevedere l’impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento.
3 Il datore di lavoro può disdire per via ordinaria il rapporto di lavoro per motivi oggettivamente sufficienti; può invece disdirlo con effetto immediato per motivi gravi.
4 Nel contratto di lavoro le parti possono convenire condizioni che autorizzano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 11 e 12
Abrogati
Art. 13 Prescrizioni formali
La proroga, la limitazione e la fine del rapporto di lavoro come pure ogni modifica del contratto di lavoro sono valide solo se stabilite in forma scritta.
Art. 14
Abrogato
Art. 15 cpv. 4
4 Possono prevedere supplementi allo stipendio, in particolare per adattarlo alla situazione regionale del mercato del lavoro, all’infrastruttura locale e ai bisogni specifici del settore.
Art. 17 cpv. 2
2 Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del tempo di lavoro normale, la durata minima delle vacanze e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione.
Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1 Il datore di lavoro sostiene l’avvenire professionale degli impiegati di cui disdice il rapporto di lavoro senza loro colpa.
2 Versa loro un’indennità se:
a. esercitano una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b. hanno raggiunto una certa età o il rapporto di lavoro dura da molto tempo.
3 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità per altro personale o in caso di fine del rapporto di lavoro di comune intesa.
4 Le disposizioni d’esecuzione:
a. stabiliscono i valori limite per le indennità;
b. disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione delle indennità, se la persona interessata stipula un altro rapporto di lavoro.
5 Il datore di lavoro può versare l’indennità in una volta o a rate.
Art. 20
Abrogato
Art. 21 cpv. 1 lett. a
1 Se necessario per l’adempimento dei compiti, le disposizioni d’esecuzione possono prevedere per il personale l’obbligo di:
a. risiedere in un determinato luogo ed essere trasferito in altri luoghi di lavoro;
Art. 25 Garanzia di un corretto svolgimento dei compiti
1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire un corretto svolgimento dei compiti.
2 Può in particolare ricorrere a:
a. misure di sostegno e misure di sviluppo;
b. avvertimenti, riduzioni dello stipendio, multe, esoneri come pure modifiche dell’ambito di attività, del tempo di lavoro e del luogo di lavoro.
3 Il datore di lavoro conviene per iscritto le misure con l’impiegato. In caso di disaccordo la procedura è retta dagli articoli 34–36.
Art. 26
Abrogato
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