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Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 6 pagine

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b. prevedere l’impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento.

3 Il datore di lavoro può disdire per via ordinaria il rapporto di lavoro per motivi oggettivamente sufficienti; può invece disdirlo con effetto immediato per motivi gravi.

4 Nel contratto di lavoro le parti possono convenire condizioni che autorizzano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 e 12

Abrogati

Art. 13 Prescrizioni formali

La proroga, la limitazione e la fine del rapporto di lavoro come pure ogni modifica del contratto di lavoro sono valide solo se stabilite in forma scritta.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 cpv. 4

4 Possono prevedere supplementi allo stipendio, in particolare per adattarlo alla situazione regionale del mercato del lavoro, all’infrastruttura locale e ai bisogni specifici del settore.

Art. 17 cpv. 2

2 Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del tempo di lavoro normale, la durata minima delle vacanze e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione.

Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

1 Il datore di lavoro sostiene l’avvenire professionale degli impiegati di cui disdice il rapporto di lavoro senza loro colpa.

2 Versa loro un’indennità se:

a. esercitano una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

b. hanno raggiunto una certa età o il rapporto di lavoro dura da molto tempo.

3 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità per altro personale o in caso di fine del rapporto di lavoro di comune intesa.

4 Le disposizioni d’esecuzione:

a. stabiliscono i valori limite per le indennità;

b. disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione delle indennità, se la persona interessata stipula un altro rapporto di lavoro.

5 Il datore di lavoro può versare l’indennità in una volta o a rate.

Art. 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 1 lett. a

1 Se necessario per l’adempimento dei compiti, le disposizioni d’esecuzione possono prevedere per il personale l’obbligo di:

a. risiedere in un determinato luogo ed essere trasferito in altri luoghi di lavoro;

Art. 25 Garanzia di un corretto svolgimento dei compiti

1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire un corretto svolgimento dei compiti.

2 Può in particolare ricorrere a:

a. misure di sostegno e misure di sviluppo;

b. avvertimenti, riduzioni dello stipendio, multe, esoneri come pure modifiche dell’ambito di attività, del tempo di lavoro e del luogo di lavoro.

3 Il datore di lavoro conviene per iscritto le misure con l’impiegato. In caso di disaccordo la procedura è retta dagli articoli 34–36.

Art. 26

Abrogato

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