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Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 6 pagine
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Titolo prima dell’art. 27
Sezione 3a: Trattamento dei dati
Art. 27, rubrica
Principi
Art. 27a (nuovo) Sistema di gestione del personale
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce, per l’amministrazione federale, un sistema informatizzato di gestione del personale. Il sistema serve ad adempiere i compiti stabiliti dalla presente legge, segnatamente a:
a. garantire l’elaborazione centralizzata dei dati personali relativi agli impiegati dell’amministrazione federale e l’utilizzazione di tali dati da parte delle unità amministrative;
b. trattare i dati concernenti gli stipendi ed eseguire valutazioni, simulazioni di bilancio e pianificazioni di costi legati al personale;
c. integrare il trattamento dei dati concernenti il personale nel sistema di gestione finanziaria e di contabilità;
d. gestire i dati rilevanti per il promovimento dei quadri e per lo sviluppo delle capacità gestionali.
2 I dati di cui al capoverso 1 lettera d sono gestiti d’intesa con l’impiegato a cui si riferiscono.
3 Nel sistema informatizzato di gestione del personale possono essere trattati i seguenti dati concernenti gli impiegati:
a. cittadinanza;
b. pensionamento per ragioni mediche;
c. congedo parentale;
d. riduzione della capacità di guadagno;
e. livello di valutazione in base alla valutazione delle prestazioni;
f. competenze comportamentali e competenze tecniche;
g. dati concernenti lo sviluppo del personale, in particolare il promovimento dei quadri, lo sviluppo delle capacità gestionali e la valutazione delle potenzialità;
h. esercizio di cariche pubbliche e svolgimento di occupazioni accessorie;
i. pignoramento dello stipendio;
j. tempo di lavoro;
k. cittadinanza dei congiunti dell’impiegato e di altre persone con le quali intrattiene relazioni strette.
4 Ogni unità amministrativa raccoglie i dati concernenti i suoi impiegati ed è responsabile della protezione di tali dati.
5 I servizi del personale, i centri di servizi specializzati, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema informatizzato di gestione del personale, per quanto sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
6 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. l’organizzazione e l’esercizio del sistema informatizzato di gestione del personale;
b. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;
c. l’autorizzazione di trattare dati;
d. i cataloghi di dati;
e. la garanzia della sicurezza dei dati e della loro protezione;
f. la comunicazione a organizzazioni e persone estranee all’amministrazione federale, mediante procedura di richiamo, di dati personali non degni di particolare protezione registrati nel sistema informatizzato di gestione del personale.
Art. 27b (nuovo) Dossier di candidatura
1 Le persone che si candidano per un posto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 possono presentare il loro dossier di candidatura in forma cartacea o elettronica.
2 I dossier di candidatura su carta possono essere sottoposti a scansione.
3 L’esplicito accordo del candidato è necessario per:
a. eseguire test della personalità;
b. chiedere referenze all’attuale o al precedente datore di lavoro;
c. chiedere una perizia grafologica.
4 I servizi del personale, i centri di servizi specializzati e le persone responsabili della scelta dei candidati hanno accesso ai dossier di candidatura. Sono autorizzati a trattarli in un sistema informatizzato interno, il cui accesso è precluso a terzi non autorizzati.
C:\Documents and Settings\lakbk\Local Settings\Temporary Internet Files\BPG-KAVit 09-09-08.doc