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Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 6 pagine

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Titolo prima dell’art. 27

Sezione 3a: Trattamento dei dati

Art. 27, rubrica

Principi

Art. 27a (nuovo) Sistema di gestione del personale

1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce, per l’amministrazione federale, un sistema informatizzato di gestione del personale. Il sistema serve ad adempiere i compiti stabiliti dalla presente legge, segnatamente a:

a. garantire l’elaborazione centralizzata dei dati personali relativi agli impiegati dell’amministrazione federale e l’utilizzazione di tali dati da parte delle unità amministrative;

b. trattare i dati concernenti gli stipendi ed eseguire valutazioni, simulazioni di bilancio e pianificazioni di costi legati al personale;

c. integrare il trattamento dei dati concernenti il personale nel sistema di gestione finanziaria e di contabilità;

d. gestire i dati rilevanti per il promovimento dei quadri e per lo sviluppo delle capacità gestionali.

2 I dati di cui al capoverso 1 lettera d sono gestiti d’intesa con l’impiegato a cui si riferiscono.

3 Nel sistema informatizzato di gestione del personale possono essere trattati i seguenti dati concernenti gli impiegati:

a. cittadinanza;

b. pensionamento per ragioni mediche;

c. congedo parentale;

d. riduzione della capacità di guadagno;

e. livello di valutazione in base alla valutazione delle prestazioni;

f. competenze comportamentali e competenze tecniche;

g. dati concernenti lo sviluppo del personale, in particolare il promovimento dei quadri, lo sviluppo delle capacità gestionali e la valutazione delle potenzialità;

h. esercizio di cariche pubbliche e svolgimento di occupazioni accessorie;

i. pignoramento dello stipendio;

j. tempo di lavoro;

k. cittadinanza dei congiunti dell’impiegato e di altre persone con le quali intrattiene relazioni strette.

4 Ogni unità amministrativa raccoglie i dati concernenti i suoi impiegati ed è responsabile della protezione di tali dati.

5 I servizi del personale, i centri di servizi specializzati, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema informatizzato di gestione del personale, per quanto sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

6 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:

a. l’organizzazione e l’esercizio del sistema informatizzato di gestione del personale;

b. il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c. l’autorizzazione di trattare dati;

d. i cataloghi di dati;

e. la garanzia della sicurezza dei dati e della loro protezione;

f. la comunicazione a organizzazioni e persone estranee all’amministrazione federale, mediante procedura di richiamo, di dati personali non degni di particolare protezione registrati nel sistema informatizzato di gestione del personale.

Art. 27b (nuovo) Dossier di candidatura

1 Le persone che si candidano per un posto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 possono presentare il loro dossier di candidatura in forma cartacea o elettronica.

2 I dossier di candidatura su carta possono essere sottoposti a scansione.

3 L’esplicito accordo del candidato è necessario per:

a. eseguire test della personalità;

b. chiedere referenze all’attuale o al precedente datore di lavoro;

c. chiedere una perizia grafologica.

4 I servizi del personale, i centri di servizi specializzati e le persone responsabili della scelta dei candidati hanno accesso ai dossier di candidatura. Sono autorizzati a trattarli in un sistema informatizzato interno, il cui accesso è precluso a terzi non autorizzati.

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