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Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 6 pagine

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5 I dossier cartacei dei candidati non assunti sono restituiti. Tutti gli altri dati personali, tanto su carta quanto su supporto elettronico, sono distrutti entro tre mesi al massimo dal rifiuto della candidatura, eccezion fatta per la lettera di candidatura che li accompagnava. Sono fatti salvi eventuali accordi specifici con il candidato.

6 Il datore di lavoro o le unità amministrative rispondono della protezione e della sicurezza del sistema informatizzato, fatta salva la responsabilità dei singoli Dipartimenti, nel caso in cui i centri di servizi specializzati di questi ultimi abbiano accesso ai dossier di candidatura.

7 Al termine della procedura di candidatura i dati personali delle persone assunte sono immessi nel sistema informatizzato di gestione del personale di cui all’articolo 27a.

Art. 27c (nuovo) Dossier personale

1 I dossier personali possono contenere i seguenti dati personali:

a. i dati di cui all’articolo 27b;

b. certificati medici;

c. documenti medici del servizio medico;

d. durata delle assenze dovute a malattia o infortunio;

e. valutazioni delle prestazioni e concertazioni degli obiettivi;

f. competenze comportamentali e competenze tecniche;

g. esercizio di cariche pubbliche e svolgimento di occupazioni accessorie;

h. dati concernenti inchieste disciplinari;

i. decisioni concernenti pignoramenti dello stipendio.

2 I dossier personali su carta possono essere sottoposti a scansione.

3 I servizi del personale, i centri di servizi specializzati e i superiori responsabili hanno accesso ai dossier personali, per quanto sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Sono autorizzati a trattarli in un sistema informatizzato interno, il cui accesso è precluso a terzi non autorizzati.

4 Il datore di lavoro o le unità amministrative rispondono della protezione e della sicurezza del sistema informatizzato, fatta salva la responsabilità dei singoli Dipartimenti, nel caso in cui i centri di servizi specializzati di questi ultimi abbiano accesso ai dossier personali.

5 I formulari per la valutazione delle prestazioni e le decisioni prese sulla base di questi possono essere conservati per dieci anni al massimo. Una volta scaduto questo termine devono essere distrutti.

6 In via eccezionale, i formulari per la valutazione delle prestazioni e le decisioni prese sulla base di questi possono essere conservati più a lungo, purché l’esistenza di controversie concernenti il rapporto di lavoro lo giustifichi. In tal caso sono conservati fino al termine della procedura e distrutti solo in seguito.

7 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano:

a. l’organizzazione e l’esercizio del sistema informatizzato;

b. i cataloghi di dati;

c. le misure di protezione tecniche e organizzative per impedire a terzi non autorizzati di accedere ai dati personali.

Art. 32c cpv. 1, secondo periodo

... Il DFF firma il contratto a nome del Consiglio federale.

Art. 32g cpv. 4

4I regolamenti della previdenza possono prevedere, entro i limiti dell’articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 331 capoverso 3 CO8, deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.

Art. 34 cpv. 2

2 La procedura in prima istanza nonché la procedura di ricorso in virtù dell’articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.

Art. 34a (nuovo) Effetto sospensivo

1 I ricorsi hanno effetto sospensivo solo se l’autorità di ricorso lo stabilisce d’ufficio oppure su richiesta di una parte.

2 La decisione non è esecutiva finché il termine di ricorso non è scaduto. Fanno eccezione i casi in cui la natura della decisione richiede un’esecuzione immediata.

7 RS 831.40

8 RS 220 C:\Documents and Settings\lakbk\Local Settings\Temporary Internet Files\BPG-KAVit 09-09-08.doc