Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 8 pagine

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La Chambre vaudoise des arts et métiers propone una diversa formulazione del capoverso 2 nella versione francese:

"Pendant ces sept jours, la durée du travail quotidien ne doit pas excéder 9 heures, à moins que le travail considéré ne constitue aussi du travail de nuit."

[“Durante questi sette giorni la durata del lavoro non deve superare nove ore, a meno che il lavoro considerato non sia anche lavoro notturno.”]

Il Kantonsspital di Frauenfeld e i Solothurner Spitäler AG non hanno presentato nessuna osservazione.

2. Servizio di picchetto (art. 8a OLL 2) I seguenti Cantoni respingono l’introduzione di questa regolamentazione (in

molti Cantoni hanno preso posizione sia gli Ispettorati cantonali del lavoro che le Direzioni della sanità, spesso schierati su posizioni contrarie).

AG (stessa posizione di H+: rifiuto con opzione di una compensazione di tempo del 10%, ma solo per il tempo di picchetto inattivo), AI, AR, BL (Direzione della sanità: stessa posizione di H+), BS (Direzione della sanità: stessa posizione di H+), GL (stessa posizione di H+), LU (Direzione della sanità), NE (piuttosto contrario), OW (Direzione della sanità), SZ (stessa posizione di H+), UR (Direzione della sanità), VD (Direzione della sanità e Ispettorato cantonale del lavoro), ZG (20% solo per il tempo di picchetto inattivo), ZH (Direzione della sanità: stessa posizione di H+).

I seguenti Cantoni approvano l’introduzione di questa regolamentazione: BE

(Direzione della sanità) con proposta di formulazione dell’Ispettorato cantonale del lavoro, BL (Ispettorato cantonale del lavoro), BS (Ispettorato cantonale del lavoro), FR, GE (piuttosto favorevole), GR, JU, SG , SO.

Le seguenti associazioni mantello delle organizzazioni di datori di lavoro respingono questa revisione: USAM e USI. Le seguenti associazioni mantello delle organizzazioni di lavoratori approvano

la revisione, ma chiedono che sia precisata: USS, SIC Svizzera, Travail.Suisse (rappresentata da syna), VPOD.

Le seguenti organizzazioni dei datori di lavoro del settore sanitario respingono questa regolamentazione del servizio di picchetto, ma potrebbero eventualmente

accettare una compensazione di tempo del 10%: H+, Chambre vaudoise des arts et métiers, Fédération des entreprises romandes e Solothurner Spitäler AG. Gastrosuisse e hotelleriesuisse respingono invece categoricamente questa disposizione (creazione di un precedente).

Le seguenti organizzazioni professionali nazionali del settore sanitario

approvano, seppure con alcune riserve e obiezioni, l’introduzione dell’articolo 8a: ASMAC, syna, VLSS, ASI, FSAS, Federazione svizzera delle levatrici, cura humanis.

2.1 Pareri favorevoli a una nuova disposizione sul servizio di picchetto

L’ASMAC, il VPOD e l’ASI approvano la regolamentazione del tempo d’intervento nell’ambito del servizio di picchetto. Il tempo d’intervento di 30 minuti comporta tuttora una grande limitazione dell’impiego del tempo libero. Il VPOD aggiunge che spesso i lavoratori iniziano un turno di lavoro subito dopo il servizio di picchetto, il che rappresenta un carico enorme. Per l’ASMAC, il VPOD e l’ASI le limitazioni e le compensazioni previste costituiscono il minimo accettabile. Di conseguenza, esigono

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