Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 8 pagine
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lavoro, la quale stabilisce che i servizi di picchetto dovrebbero essere considerati tempo di lavoro soltanto nei casi in cui vi è un intervento effettivo.
Diverse organizzazioni di datori di lavoro e le Direzioni della sanità affermano che la compensazione di tempo del 20% della durata complessiva del servizio di picchetto provocherebbe un aumento dei costi del lavoro e complicherebbe il conteggio del tempo di lavoro. Sottolineano inoltre che nel settore ospedaliero le difficoltà non si limitano ai costi ma riguardano anche l’assunzione del personale. Per tale motivo H+, come anche BL, BS, GL e ZH, propongono una compensazione di tempo del 10% per il servizio di picchetto, con deduzione della durata del tragitto e del tempo di lavoro effettivo (ZG accetta la compensazione di tempo del 20%). Essi sono dell’avviso che la compensazione di tempo corrisponda alle richieste dei lavoratori e che pertanto non debba essere aggiunta a un’indennità finanziaria. Chiedono anche che questo principio sia introdotto nell’OLL 2. Per H+ e per le Direzioni della sanità dei Cantoni di LU, OW, SZ e UR la compensazione di tempo deve essere contabilizzata annualmente e deve essere accordata soltanto se sono effettuati più di 20 interventi all’anno. H+ e le Direzioni della sanità dei Cantoni di GL, LU, OW, SZ, UR aggiungono che si deve continuare ad applicare l’articolo 14 capoverso 3 OLL 1, secondo cui, a determinate condizioni, un lavoratore può essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane.
Per l’USI questa disposizione è visibilmente inutile poiché, come indica il rapporto esplicativo, se i lavoratori devono presentarsi tempestivamente al lavoro il servizio di picchetto si svolge spesso sul posto di lavoro.
L’USAM, la Chambre vaudoise des arts et métiers, la Fédération des Entreprises romandes, il Centre patronal, Gastrosuisse e hotelleriesuisse respingono categoricamente questa disposizione, ritenendo che sarebbe inutile e che accorderebbe un trattamento preferenziale a una categoria di lavoratori creando così un precedente. Essi sostengono che una regolamentazione di tale importanza dovrebbe essere iscritta nella legge e non in un’ordinanza e che, inoltre, la disposizione proposta sarebbe difficilmente applicabile sul piano amministrativo e causerebbe un aumento smisurato dei costi.
La VLSS giudica inappropriata questa disposizione in quanto i datori di lavoro potrebbero aggirarla prevedendo tempi d’intervento più lunghi.
3. Prolungamento del lavoro notturno (art. 10 cpv. 2 OLL 2)
Tutti i partecipanti all’indagine conoscitiva considerano questa disposizione necessaria e pertinente. L’USAM e H+ constatano che la soluzione proposta va incontro alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le aziende interessate sono in linea di principio d’accordo con la regolamentazione, anche se alcuni segnalano di avere difficoltà ad applicarla. Anche Gastrosuisse e hotelleriesuisse ritengono che questa disposizione sia pertinente poiché contribuisce a una maggiore flessibilità. Chiedono pertanto che sia applicabile anche al loro settore.
Le associazioni mantello dei lavoratori a livello svizzero e le organizzazioni professionali sono d’accordo con l’introduzione di questa disposizione. Chiedono tuttavia che l’ordinanza stabilisca più chiaramente che le pause valgono come tempo di lavoro e che devono obbligatoriamente essere conteggiate.
Le Direzioni della sanità dei Cantoni sono spesso scettiche riguardo all’applicabilità di questa regolamentazione. GE, ad esempio, è favorevole alla possibilità di far lavorare il personale fino a 12 ore la notte, ma non ritiene fattibile la possibilità di sdraiarsi. NE esprime riserve riguardo all’attuabilità di un periodo di riposo di quattro ore negli ospedali. VD sostiene che il lavoro notturno non può durare esattamente 12