Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 8 pagine

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che il tempo d’intervento sia definito come tempo che trascorre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo nei locali dell’azienda e non alla sua effettiva entrata in servizio. Chiedono quindi di sostituire il termine “Arbeitsplatz” con “Arbeitsort” (nella versione tedesca del testo).

BE (Direzione della sanità) approva la regolamentazione prevista perché definisce il servizio di picchetto in modo chiaro e comprensibile. Ritiene inoltre che tale disposizione migliori la qualità dei posti di lavoro e quindi la soddisfazione sul lavoro.

L’ASMAC, il VPOD, l’ASI e syna chiedono che all’articolo 8a sia aggiunto un capoverso del seguente tenore, al fine di impedire gli abusi:

“Beträgt die Interventionszeit 20 Minuten oder weniger, dann gilt die ganze Pikettdienstzeit als Arbeitszeit.“

[“Se il tempo d’intervento dura 20 minuti o meno, l’intera durata del servizio di picchetto è considerata tempo di lavoro.”]

L’USS, la FSAS, l’ASE, cura humanis, la Federazione svizzera delle levatrici e SIC Svizzera affermano che possono essere considerati “motivi impellenti” che giustificano un tempo d’intervento più breve di 30 minuti unicamente motivi tecnici o medici ed eventualmente organizzativi, ma in nessun caso motivi finanziari.

L’ASMAC e l’ASI sostengono che la compensazione di tempo dev’essere pari al 25% della durata complessiva del servizio di picchetto, mentre syna chiede di portarla al 30%. L’ASMAC sottolinea che la compensazione di tempo, oltre ad essere importante per la protezione della salute, incita a procedere a cambiamenti organizzativi e strutturali dato che il servizio di picchetto non è più il sistema più economico per l’impiego delle risorse umane.

2.2 Pareri contrari a una nuova regolamentazione del servizio di picchetto

Le organizzazioni dei datori di lavoro (H+ e le Direzioni della sanità dei Cantoni di BL, BS, GL, SZ, ZH, e l’USI) respingono decisamente l’adozione di questa disposizione. Esse deplorano il fatto che gli interlocutori sociali del settore non abbiano trovato un accordo. Sono del parere che gli articoli 13 e 14 dell’OLL 1 costituiscano una base legale sufficiente per il disciplinamento del servizio di picchetto. L’USI rileva che il nuovo articolo introduce un cambiamento di sistema che non è motivato in modo approfondito nel rapporto esplicativo, e che comporta un inasprimento della regolamentazione del servizio di picchetto in un solo settore. Essa sostiene che tale inasprimento si fonda soltanto sull’articolo 26 LL e che l’articolo 27 LL (base legale dell’OLL 2) permette unicamente un allentamento delle disposizioni generali. Aggiunge che l’OLL 2 deve tener conto delle specificità del settore e dice di non comprendere per quale motivo la regolamentazione del servizio di picchetto debba essere più onerosa per gli ospedali che per gli altri settori.

L’USI, H+, AG, VAKA, BL (Direzione della sanità), BS (Direzione della sanità), LU (Direzione della sanità), GL, OW (Direzione della sanità), SG (Direzione della sanità), UR (Direzione della sanità), SZ, ZH (Direzione della sanità) e ZG chiedono che, qualora l’articolo 8a proposto fosse comunque introdotto nell’OLL 2, la durata del picchetto presa in considerazione per la compensazione si limiti al tempo di picchetto inattivo, vale a dire che dal tempo di picchetto che dà diritto alla compensazione siano dedotti la durata del tragitto e il tempo di lavoro effettivo, poiché altrimenti il tempo di picchetto attivo sarebbe doppiamente retribuito. Le Direzioni della salute dei Cantoni di ZH e AG nonché H+ sostengono che questa posizione va nel senso della nuova versione della direttiva dell’UE sul tempo di

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