Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
LU, NW, OW, SH, ZG, SO, TI, UR e ZH accolgono favorevolmente la revisione. Le associazioni mantello svizzere dell’economia e le organizzazioni professionali approvano il prolungamento della settimana lavorativa e del lavoro notturno. Per H+, la Chambre vaudoise des arts et métiers, l’USAM e l’USI la regolamentazione proposta del servizio di picchetto è inutile, mentre per l’ASMAC, il VPOD e l’ASI, in particolare, ha una portata troppo limitata.
2 Riassunto dei principali risultati
1. Prolungamento della settimana lavorativa (art. 7 OLL 2)
Tranne qualche eccezione, tutti coloro che si sono espressi considerano questa disposizione necessaria e pertinente.
La maggior parte dei Cantoni sono favorevoli alla disposizione proposta, ma alcuni ritengono piuttosto infelice la sua formulazione. Fra questi BE, che propone il testo seguente:
“Arbeitnehmer dürfen an bis zu sieben aufeinanderfolgenden Tage beschäftigt werden, sofern a) die Tages- und Abendarbeit nicht mehr als neun Std. beträgt, b) ausschliessend mind. 83 aufeinanderfolgende freie Stunden gewährt werden (inklusive Ersatzruhetag für den So. und den wöch. freien Halbtag), c) die wöchentliche Höchstarbeitszeit im Durchschnitt von zwei Wochen eingehalten ist. d) die Nachtarbeit die Grenzen von Art. 10 Abs. 2 ArGV 2 enthält.“
[“I singoli lavoratori possono essere occupati sino a sette giorni consecutivi purché, a) il lavoro diurno e serale non duri più di nove ore, b) immediatamente dopo siano accordate almeno 83 ore libere consecutive (compreso il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale), c) la durata massima della settimana lavorativa sia rispettata nella media di due settimane, d) il lavoro notturno sia compreso entro i limiti previsti all’articolo 10 capoverso 2 OLL 2.”]
LU condivide l’opinione che la formulazione lasci a desiderare. Si chiede inoltre se questa disposizione non debba essere applicabile anche alle case e agli internati. L’Ispettorato cantonale del lavoro di FR è contrario all’adozione di questa disposizione in quanto comporterebbe un importante onere supplementare per il personale. La Direzione della sanità dello stesso Cantone si pronuncia invece a favore di questa revisione perché in molti ospedali la settimana lavorativa di sette giorni è già una realtà.
L’USS, l’ASMAC, il VPOD, la FSAS, l’ASE, l’ASI, la Federazione svizzera delle levatrici e SIC Svizzera approvano la revisione solo con grandi riserve. Essi motivano le loro reticenze con le conseguenze negative di questa revisione per la salute del personale. Temono inoltre un’impennata del tasso di errori e un aumento degli errori gravi che possono derivare dal peggioramento prevedibile e scientificamente dimostrato delle prestazioni lavorative in seguito a un numero eccessivo di giorni lavorativi consecutivi. Approvano pertanto il fatto che le condizioni per il prolungamento della settimana lavorativa tengano conto di queste preoccupazioni.
L’ASMAC aggiunge che, stando a un’indagine condotta nel gennaio 2006 presso 300 medici assistenti, soltanto il 17,6% di essi avrebbe voluto lavorare per più di sei giorni consecutivi, mentre per la maggioranza era importante che fosse mantenuto almeno un giorno libero alla settimana. L’associazione precisa che il principale motivo che induce alcuni medici assistenti a optare per una settimana lavorativa di