Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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lucrativa è considerato solo in parte, il che evita la riduzione o la soppressione della rendita. Questa agevolazione vale però soltanto se l’aumento di reddito non supera un certo limite. Soprattutto il capoverso 2 si è rivelato problematico e di difficile attuazione pratica per le ragioni seguenti:

‚ L’effetto positivo dell’incentivo finanziario è limitato. A partire da un determinato reddito supplementare, che varia da un assicurato all'altro, la rendita viene ridotta o soppressa comunque. Il vecchio problema della diminuzione del reddito complessivo in seguito alla riduzione della rendita non è eliminato, ma soltanto ritardato.

‚ L’articolo 31 capoverso 2 LAI concerne la valutazione dell’invalidità, ma non tiene conto del reddito complessivo effettivo, bensì soltanto di una parte del reddito supplementare. Ne consegue che il grado d’invalidità calcolato tenendo conto del capoverso 2 non corrisponde a quello effettivo. Può quindi accadere che una rendita continui ad essere versata interamente, anche se in base al grado d’invalidità andrebbe ridotta. Nel caso limite, un assicurato può così arrivare a ricevere una rendita pur guadagnando il 90 per cento del reddito senza invalidità.

‚ Quando l'incremento avviene nell'arco di più anni, nella pratica è molto difficile stabilire l’aumento di reddito rilevante.

A conti fatti, l’articolo 31 capoverso 2 LAI invece di favorire l’integrazione incentiva gli assicurati a percepire la rendita il più a lungo possibile. Inoltre, l’incentivo negativo derivante dal rischio che il reddito complessivo diminuisca in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa non è eliminato ma soltanto ritardato. Poiché è difficile da attuare e disincentiva i beneficiari di una rendita a reintegrarsi, il capoverso 2 sarà abrogato.

Per promuovere la reintegrazione e ridurre al tempo stesso i costi, il presente avamprogetto mira alla stabilizzazione e al miglioramento della capacità al guadagno e dello stato di salute dei beneficiari di una rendita. A tal fine prevede prestazioni di consulenza e accompagnamento prima, durante e dopo l’integrazione e provvedimenti volti a sostenere attivamente questo processo. Per eliminare il più possibile gli incentivi negativi attualmente esistenti e offrire una protezione agli assicurati sono inoltre previste le misure seguenti:

‚ L’erogazione della rendita prosegue per tutta la durata dei provvedimenti di reintegrazione e, in seguito, fino al momento in cui l’ufficio AI decide in merito al suo adeguamento. L’eventuale reddito da lavoro supplementare va ad aggiungersi alla rendita e durante i provvedimenti non causa né una diminuzione né la soppressione di quest’ultima (garanzia dei diritti acquisiti).

‚ Se l’integrazione è riuscita, nei due anni successivi l’assicurato beneficia del ripristino agevolato della rendita in caso di nuovo peggioramento della capacità al guadagno.

‚ L’intero processo d’integrazione è coordinato con il secondo pilastro e con l’assicurazione contro gli infortuni.

Queste nuove disposizioni creano i presupposti affinché i beneficiari di una rendita possano prepararsi senza rischi alla reintegrazione e riescano a rimanere nel mercato del lavoro primario. Resta da risolvere il problema delle conseguenze finanziarie della reintegrazione e della conseguente riduzione della rendita per gli