Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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ripercussioni sull’ammontare della rendita (riduzione o soppressione). Durante l'esecuzione del provvedimento, il versamento della rendita prosegue normalmente. Subito dopo la sua conclusione o in caso di raggiungimento degli obiettivi convenuti, l’ufficio AI decide se e in che misura adeguare la rendita. La decisione dipende dai risultati ottenuti e dalla loro influenza sulla futura capacità al guadagno.

La tabella seguente illustra i vari provvedimenti di reintegrazione:

Provvedimenti esistenti (art. 14a, 15segg. e 21seg. LAI) Nuovi provvedimenti

Provvedimenti professionali Provvedimenti di Mezzi ausiliari

reinserimento

Orientamento Adattamento al Consegna di Aggiornamento delle professionale processo lavorativo mezzi ausiliari conoscenze

(v. art. 21seg. necessarie

LAI) all’esercizio della professione

Prima formazione Stabilizzazione della Provvedimenti di professionale personalità terapia comporta-

mentale e di

psicologia del lavoro nonché di natura psicosociale

Collocamento Esercizio della Consulenza e

socializzazione di accompagnamento base

Aiuto in capitale Consulenza e

accompagnamento nei due anni

successivi

all’avvenuta

integrazione

Diritti e obblighi

Diritti

I beneficiari di una rendita hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione se la loro capacità al guadagno può essere presumibilmente migliorata, se i provvedimenti sono idonei a tal fine e se i costi non sono sproporzionati rispetto a benefici. Questo diritto può tuttavia destare incertezze e timori nei diretti interessati, che si chiedono quali saranno le conseguenze in caso di fallimento della reintegrazione o di ricaduta. La ripresa o l’aumento dell’attività lucrativa può inoltre comportare una riduzione o la soppressione della rendita e quindi, in molti casi, un peggioramento della situazione reddituale complessiva (reddito da lavoro sommato alle rendite del primo e del secondo pilastro). La 5a revisione AI ha voluto correggere questa situazione con l’introduzione dell’articolo 31, che offre agli assicurati un incentivo finanziario ad esercitare un'attività lucrativa: in virtù di questa disposizione, infatti, l’aumento di reddito derivante dall’attività