Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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realizzato. Per questa ragione, il presente pacchetto di misure prevede l’introduzione dei seguenti strumenti:

‚ Consulenza agli assicurati durante e dopo la reintegrazione (art. 8a cpv. 2 lett. f e cpv. 4). Questa prestazione è offerta non soltanto agli assicurati ma anche ai datori di lavoro. La novità è che la consulenza può essere fornita anche se l’assicurato è riuscito a reintegrarsi e quindi non riceve più la rendita.

‚ Esercizio di un lavoro a titolo di prova (art. 18c): l’AI cerca sempre più di reintegrare gli assicurati nel mercato del lavoro primario. L’obiettivo è far sì che il maggior numero possibile di provvedimenti sia attuato direttamente in questo mercato invece che in quello secondario (programmi di occupazione), anche perché diversi studi hanno rivelato che il numero di passaggi dall’uno all’altro è insufficiente. Questo cambiamento di strategia solleva però un crescente numero di interrogativi inerenti al diritto del lavoro. Spesso nella pratica è per esempio poco chiaro se, nonostante l’esecuzione di un provvedimento e il versamento di determinate prestazioni dell’AI (indennità giornaliera/rendita), non si instauri comunque un rapporto di lavoro e se l’assicurato goda di una copertura assicurativa (in particolare in caso di infortunio). Per questa ragione l’avamprogetto parla esplicitamente di «esercizio di un lavoro a titolo di prova» (art. 18c). Durante il lavoro a titolo di prova, l’AI eroga prestazioni e verifica il rendimento effettivo dell’assicurato. Tra il datore di lavoro e l’assicurato si instaura un rapporto di lavoro. Questo rapporto ha la particolarità di essere un provvedimento di (re)integrazione, ragion per cui l’assicurato riceve un’indennità giornaliera o una rendita invece del salario. La fase del lavoro a titolo di prova, che corrisponde al tempo di prova nel caso di una normale assunzione, dura 6 mesi. I dettagli riguardanti la copertura assicurativa andranno definiti nell’OAINF. Durante questo genere di rapporti di lavoro, l'assicurato non è invece soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, dal momento che non riceve un salario dal datore di lavoro.

‚ La rinascita del diritto alla rendita (art. 33) in caso di ricaduta non tutela unicamente gli assicurati, ma anche i potenziali nuovi datori di lavoro. Per due anni a decorrere dalla data di assunzione questi ultimi sono al riparo dal rischio di oneri supplementari a carico del loro secondo pilastro (la LPP e l’OPP 2 sono adeguate in tal senso). Se durante questa fase di prova il diritto rinasce con sufficiente rapidità, vale a dire durante il periodo d’attesa che precede il versamento di eventuali indennità giornaliere in caso di malattia, il nuovo datore di lavoro può inoltre evitare di ricorrere alle prestazioni dell’assicuratore d’indennità giornaliera e non deve quindi notificargli l’«evento dannoso».

Oltre a questi nuovi strumenti, esistono provvedimenti che contribuiscono indirettamente all’integrazione professionale, per esempio nella legge sui disabili. All’integrazione professionale è anche dedicato un portale d’informazione in fase di allestimento.