Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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*A partire dal 2014 non sarà più necessario verificare la presenza di casi di disturbo da

dolore somatoforme, fibromialgia o simili patologie, poiché entro quella data nell’effettivo dei beneficiari di rendita non vi saranno più assicurati con questo genere di infermità.

Anche l’introduzione del contributo per l’assistenza proposta nel quadro del presente pacchetto di misure fornisce indirettamente un importante contributo alla promozione della reintegrazione, aiutando in generale gli assicurati a condurre una vita autonoma e, in particolare, a partecipare al mercato del lavoro.

Provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita

In base al piano d’integrazione, l’ufficio AI dispone l’esecuzione di provvedimenti di reintegrazione. A tal fine sono particolarmente adatti, oltre ai provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento e aiuto in capitale), i provvedimenti di reinserimento introdotti nel quadro della 5a revisione AI, vale a dire i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale (adattamento al processo lavorativo, stimolo della motivazione a lavorare, stabilizzazione della personalità ed esercizio della socializzazione di base) e provvedimenti d’occupazione mirati in vista dell’integrazione professionale. Nel caso dei beneficiari di una rendita giovani e/o affetti da malattie psichiche che cominciano a presentare segni di cronicizzazione i provvedimenti di reinserimento sono un presupposto indispensabile per la riuscita dei provvedimenti professionali.

A sostegno dei provvedimenti esistenti, l’avamprogetto prevede l’introduzione di provvedimenti di accompagnamento che potranno essere adattati alla situazione individuale di ogni beneficiario di rendita. Essi hanno lo scopo di aiutare gli assicurati a vincere timori, incertezze e resistenze nei confronti della reintegrazione o del riorientamento professionale e di stabilizzare durevolmente la loro situazione. In particolare è prevista l’offerta di prestazioni di consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI o di specialisti esterni, che seguiranno gli assicurati e i datori di lavoro anche dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione. Molto importanti saranno inoltre i provvedimenti di accompagnamento volti a sostenere e promuovere la reintegrazione.

Dato che i provvedimenti di reintegrazione saranno impiegati in modo molto mirato secondo le esigenze individuali, l’avamprogetto non ne fissa la durata, poiché questa varierà notevolmente da un assicurato all’altro. Soltanto per quanto riguarda i provvedimenti di reinserimento, che non possono superare la durata complessiva di un anno e possono essere prolungati in casi eccezionali di un anno al massimo (art. 14a cpv. 3 LAI), è previsto che in caso di reintegrazione non saranno presi in considerazione quelli concessi prima dell’assegnazione della rendita.

Indipendentemente dalla loro durata, il costo medio dei provvedimenti di reintegrazione è stimato attorno ai 40'000 franchi per persona. In questo importo sono incluse tutte le misure (provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali, aggiornamento delle conoscenze necessarie all’esercizio della professione ecc.).

Quando dispongono l’esecuzione di un provvedimento di reintegrazione, nella decisione formale gli uffici AI comunicano agli assicurati quali saranno le sue