Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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assicurati e per l’assicurazione. La questione degli incentivi finanziari concerne da vicino il sistema di valutazione dell’invalidità e richiede un coordinamento con le prestazioni complementari e il secondo pilastro. È pertanto necessario un esame approfondito, che sarà condotto in un secondo tempo, quando verrà elaborato il secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI.
Obblighi
I beneficiari di una rendita non sono liberi di decidere se integrarsi o meno. Se l’ufficio AI giunge alla conclusione che la loro capacità al guadagno può essere presumibilmente migliorata con l’aiuto di provvedimenti idonei, per essi sorge l'obbligo legale di collaborare, il che è un aspetto fondamentale per la riuscita della reintegrazione. Se l’assicurato si sottrae all'obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate (art. 21 LPGA).
Nell’avamprogetto, l’obbligo di partecipare ai provvedimenti d’integrazione è previsto esplicitamente anche nel caso della reintegrazione dei beneficiari di rendita.
Coinvolgimento dei datori di lavoro
Per poter attuare con successo i provvedimenti (della 4a, 5a e 6a revisione), è indispensabile che il mercato del lavoro offra un contesto favorevole all’integrazione. Senza il coinvolgimento dei datori di lavoro, è impossibile reintegrare con successo i beneficiari di rendita. Come gli assicurati, anche i datori di lavoro hanno bisogno di incentivi per assumere lavoratori con capacità produttive limitate o con un rendimento meno costante di quello dei dipendenti sani. È comprensibile che i datori di lavoro siano molto restii ad assumere una persona, quando il rischio che si produca un cosiddetto «evento dannoso» è elevato. La questione degli incentivi è stata uno dei punti principali della 5a revisione AI. Le relative discussioni hanno evidenziato quanto sia difficile trovarne di veramente efficaci.
Al fine di promuovere l’assunzione di persone con un rendimento limitato che non hanno ancora diritto a una rendita, nel quadro della 5a revisione AI è stata introdotta una serie di nuovi strumenti per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro, tra cui alcune prestazioni di consulenza e accompagnamento per aiutarli ad affrontare questi temi complessi, l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e, soprattutto, l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi prevista dall’articolo 18 LAI. Queste prestazioni contribuiscono a ridurre le eventuali spese supplementari a carico dei datori di lavoro, ma non bastano a compensarle interamente. Va per esempio ricordato che non esiste un’assicurazione obbligatoria d’indennità giornaliera in caso di malattia. Questo significa che, se l’entità del danno risulta troppo elevata, l’assicuratore d’indennità giornaliera del datore di lavoro può disdire il contratto. Questa situazione rappresenta un grave rischio soprattutto per le PMI, poiché è evidente che senza la necessaria copertura assicurativa è molto difficile, per esempio per un datore di lavoro con cinque dipendenti, continuare a versare il salario per un periodo prolungato a un collaboratore malato.
Ancora più difficile è trovare un modo per convincere i datori di lavoro ad assumere persone che in precedenza hanno già percepito una rendita, poiché nel loro caso il rischio d’invalidità non è soltanto più elevato del normale, ma si è già