Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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lavorativa di un assicurato, la rendita viene riveduta, cioè aumentata, diminuita o soppressa.

‚ Se le condizioni che hanno giustificato la concessione della rendita sono rimaste sostanzialmente immutate, l’ufficio AI verifica se l’assicurato sia affetto da disturbo da dolore somatoforme, fibromialgia o simili patologie. In caso affermativo, se il danno alla salute può essere superato con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile, la rendita viene adeguata. In virtù della disciplina transitoria, l’assicurato ha allora diritto per al massimo due anni a provvedimenti di reintegrazione.

‚ Anche qualora non rilevi alcun cambiamento sostanziale dello stato di salute o della situazione lavorativa e non possa ridurre o sopprimere la rendita in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 LPGA, l’ufficio AI può avviare la procedura di revisione della rendita, se ritiene che la capacità al guadagno dell’assicurato possa essere migliorata attraverso provvedimenti adeguati. In questo caso verifica in due fasi le probabilità di successo della reintegrazione:

1a fase: l’ufficio AI verifica innanzitutto se, sulla base di indizi concreti, sia ipotizzabile che provvedimenti adeguati aiuterebbero l’assicurato a sfruttare meglio di quanto finora creduto le sue risorse fisiche, intellettuali o psichiche. Gli indizi possono essere diversi:

‚ lo stato di salute del beneficiario di rendita comincia a stabilizzarsi;

‚ secondo il referto medico, a breve termine è prevedibile un miglioramento dello stato di salute;

‚ l’assicurato ha già intrapreso un’attività lucrativa, che però non incide ancora sulla rendita;

‚ l’assicurato è giovane e la rendita gli è stata concessa relativamente di recente.

Solo se rileva simili indizi e giunge alla conclusione che la capacità al guadagno potrebbe essere migliorata mediante provvedimenti adeguati, l’ufficio AI procede in una seconda fase ad accertamenti più approfonditi. Se è chiaro fin dall’inizio che non esistono provvedimenti ragionevolmente esigibili in grado di ripristinare o migliorare la capacità al guadagno di un assicurato, la rendita è mantenuta senza ulteriori accertamenti. Si pensa in particolare agli assicurati che presentano un danno alla salute tanto grave da non poter più essere integrati nel mondo del lavoro.

2a fase: in un secondo tempo, l’ufficio AI esegue verifiche più approfondite per valutare con la maggior precisione possibile se la capacità al guadagno dell’assicurato potrà presumibilmente essere migliorata. La seconda fase inizia con una valutazione della situazione personale, medica, sociale e finanziaria dell’assicurato (assessment). Eventualmente vanno ordinati ulteriori provvedimenti d'accertamento, per esempio un esame in un centro di accertamento professionale (CAP). Se da queste verifiche risulta che la capacità al guadagno potrebbe essere presumibilmente migliorata con misure adeguate, l’ufficio AI elabora insieme al beneficiario di rendita un piano d’integrazione, in cui vanno indicati almeno gli obiettivi, i provvedimenti e la loro durata.