Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Commento

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Contesto

1.1.1 Compito e scopo dell’AI

Conformemente all’articolo 111 della Costituzione federale (Cost., RS 101), la Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. Secondo l’articolo 112 Cost., le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. La Confederazione promuove inoltre l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (art. 112 cpv. 6 Cost). La Confederazione provvede affinché sia il primo che il secondo pilastro possano adempiere durevolmente la loro funzione (art. 111 cpv. 2 Cost.).

Il compito dell’AI è in primo luogo quello di eliminare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative di un danno alla salute sulla capacità al guadagno degli assicurati. L’obiettivo primario è la loro reintegrazione nella vita lavorativa o nel campo d’attività precedente, mentre il versamento di prestazioni pecuniarie è secondario. Vale pertanto il principio della «priorità dell’integrazione sulla rendita», che va inteso in senso economico. Dall’entrata in vigore della 4a revisione AI, questo obiettivo è anche stabilito esplicitamente nella legge. Secondo l’articolo sullo scopo, le prestazioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI, RS 831.20) si prefiggono di prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati e di compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale (art. 1a cpv. a e b LAI). Le prestazioni secondo la LAI servono inoltre ad aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile. Le prestazioni fornite dall’AI sono le seguenti:

‚ provvedimenti di rilevamento e intervento tempestivo;

‚ provvedimenti d’integrazione (provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali quali l’orientamento, la prima formazione professionale, la riformazione professionale, il collocamento o la consegna di mezzi ausiliari);

‚ prestazioni pecuniarie (rendite AI, assegno per grandi invalidi, indennità giornaliera).