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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 23 pagine
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O sugli stupefacenti
2 L'allegato e con le materie prime e i prodotti con effetti simili agli stupefacenti secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera e OCStup figura nell'allegato 2.
3L'allegato f con i precursori secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera f OCStup figura nell'allegato 3.
4 L'allegato g con gli adiuvanti chimici secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera g OCStup figura nell'allegato 4.
Art. 3 Paglia di papavero
La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) non destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzaione all'interno del Paese non richiede un'autorizzazione.
Art. 4 Precursori
1 I precursori soggetti al controllo sono elencati nell'elenco f all'allegato 3.
2 I precursori in quantità inferiore a 10 g per anno civile e azienda non sono soggetti al controllo. È escluso l'acido lisergico.
3 Se per i precursori sono utilizzati sinonimi o nomi di fantasia, deve essere indicato anche il numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Services).
Art. 5 Coadiuvanti chimici
1I coadiuvanti chimici menzionati nell'elenco g all'allegato 4 sono soggetti al controllo a dipendenza del Paese di destinazione e del volume d'esportazione totale.
2 Per ogni sostanza sono indicati il volume d'esportazione totale per anno civile e i Paesi di destinazione per i quali l'esportazione deve essere autorizzata dall'Istituto.
Art. 6 Aggiornamento degli elenchi
L'Istituto verifica regolarmente, sulla base degli sviluppi internazionali e dei presunti nuovi pericoli, i singoli elenchi e presenta al DFI una domanda di adeguamento.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….. .
… Dipartimento federale dell'interno:
Didier Burkhalter