Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 4 pagine

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (ordinanza del DFI sugli stupefacenti, OStup-DFI).

1 Situazione iniziale

La revisione parziale della legge sugli stupefacenti (LStup) stabilisce (art. 2a) che l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e degli coadiuvanti chimici (OStup-DFI) è di competenza del DFI e non più di Swissmedic. L'OStup-DFI sostituisce l'ordinanza di

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Swissmedic del 12 dicembre 1996 sugli stupefacenti e l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre

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1996 sui precursori. In quanto ordinanza puramente tecnica, l'OStup-DFI contiene gli elenchi di tutte le sostanze psicoattive, i precursori e i coadiuvanti chimici rilevanti per la LStup.

2 Le singole disposizioni

Articolo 1 Sostanze controllate

Il capoverso 1 precisa che oltre agli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, delle materie prime e dei prodotti con effetti simili agli stupefacenti, riportati negli allegati, fanno oggetto della LStup nuova anche i sali, gli esteri, gli eteri e gli isometri ottici, nonché i sali, gli esteri e gli eteri degli isometri ottici e infine i preparati che contengono tali sostanze.

Il capoverso 2 precisa che oltre agli elenchi dei precursori e dei coadiuvanti chimici, riportati negli allegati, fanno oggetto della LStup nuova anche i sali e gli isomeri ottici, i sali degli isomeri ottici dei precursori e i preparati che contengono tali sostanze. Dato che secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordi-

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nanza sul controllo degli stupefacenti le disposizioni di tale ordinanza non si applicano ai precursori contenuti in preparati farmaceutici e miscele, che non possono esserne estratti in modo semplice, fanno oggetto della LStup nuova solamente i preparati di precursori che possono esserne estratti in modo semplice.

Il capoverso 3: le sostanze controllate figuranti negli elenchi a e d sono soggette ai controlli più approfonditi, senza eccezioni. A determinate condizioni, le sostanze riportate negli elenchi b e c sono in parte escluse dai controlli. Il controllo di combinazioni e preparati che contengono la sostanza menzionata è soggetto alle medesime misure di controllo della sostanza medesima.

Il capoverso 4: qualora disponibili, sono riportate le designazioni impiegate negli accordi internazionali.

Il capoverso 5: il codice GTIN (Global Trade Identification Number) permette di identificare tutti gli articoli (prodotti) e sostituisce il codice EAN-A (European Article Number International), impiegato in passato come codice d'identificazione.

1 RS 812.121.2

2 RS 812.121.31

3 RS ...