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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 32 pagine

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Avamprogetto Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

del ...2.2010/SA

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 3 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’autorizzazione e il controllo di stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell'articolo 2 LStup nonché di materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti ai sensi dell'articolo 7 LStup.

2 Essa assicura la disponibilità di queste sostanze controllate per scopi medici e scientifici e ne disciplina la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito e il commercio.

3 Si applica anche alle imprese aventi la loro sede in Svizzera che all'estero commerciano sostanze controllate.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;

b. commercio: le attività che sono definite come commercio all'ingrosso, conformemente all'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 17 ottobre 20012 sull’autorizzazione dei medicamenti (OAM);

c. fabbricazione: tutte le fasi di lavoro, dall'estrazione, la confezione, la preparazione, la lavorazione o la trasformazione, la pulizia e la conversione sino

RS ...

1 RS 812.121

2 RS 812.212.1