Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 10 pagine

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Contrari

La disposizione proposta va respinta poiché occorre ridurre al minimo l’intervento d’ufficio nei rapporti famigliari. Del resto, l’articolo 107 CC, in particolare il numero 4, tutela a sufficienza la libera volontà degli sposi (Unil).

Si raccomanda di riunire la causa di nullità relativa della minaccia di cui all’articolo 107 numero 4 CC con la causa di nullità assoluta dell’assenza di libera volontà contemplata dal nuovo numero 5 dell’articolo 105 dell’avamprogetto CC in una causa mista di nullità e di utilizzare il concetto di minaccia (Uni GE).

4.1.4 Articolo 105 numero 6 (nuovo) avamprogetto CC

Precisazioni e complementi

Secondo SZ, UR, ZH e CDDGP, al nuovo numero 6 va precisato che il matrimonio è stato contratto all’estero, poiché con la soppressione dell’articolo 44 capoverso 2 LDIP il matrimonio di minorenni in Svizzera non sarà più ammesso. Occorre inoltre valutare l’eventualità di introdurre una disposizione transitoria per tenere conto dei matrimoni conclusi secondo il diritto attuale (ZH; CDDGP).

Nell’interesse di una maggiore chiarezza va menzionato espressamente che la nuova causa di nullità di cui all’articolo 105 numero 6 ha effetto retroattivo per ragioni di moralità e ordine pubblico (LU).

Il nuovo numero 6 va completato con una seconda frase: «Questa causa di nullità può essere fatta valere solo dai coniugi stessi dopo il compimento del 18° anno di età» (GDS, CSDP). Non tutti i matrimoni conclusi tra o con minorenni possono essere considerati forzati (GDS, Unil). Lo scioglimento, al raggiungimento della maggiore età e contro la volontà dei coniugi, di un matrimonio contratto originariamente tra minorenni su base volontaria equivarrebbe a un divorzio forzato estraneo al diritto svizzero (GDS). Lo scioglimento potrebbe inoltre rivelarsi una misura sproporzionata se al momento della celebrazione uno dei coniugi aveva un’età compresa tra 16 e 18 anni, ma al momento dell’esame vi sono capacità di discernimento e volontà di contrarre matrimonio (Uni GE).

Contrari

La proposta di vietare il matrimonio tra o con minorenni va inserita all’articolo 107 CC quale causa di nullità relativa, completata da un divieto dei matrimoni per procura, piuttosto che come causa di nullità assoluta secondo l’articolo 105 CC. Il termine per promuovere l’azione di nullità a tenore dell’articolo 108 capoverso 1 CC deve decorrere solo dal momento in cui il coniuge straniero prende domicilio in Svizzera (Unil).

4.1.5 Altre proposte

Nell’ambito della revisione – peraltro auspicata – dell’articolo 105 CC sarebbe opportuno valutare la proposta di lasciare alle persone costrette a contrarre matrimonio i diritti ereditari, se il matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte del coniuge. Ciò implicherebbe una modifica dell’articolo 109 capoverso 1 CC (BS, TI, ZH; CDDGP, CSDP).

Per analogia con il CC del 1907 bisogna reintrodurre una dichiarazione ufficiale di capacità al matrimonio per i fidanzati che non hanno ancora raggiunto l’età ordinaria minima richiesta e il principio «Il matrimonio conferisce la maggiore età». Ci sono