Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 10 pagine

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4.3.3 Altre proposte

Il non riconoscimento dei matrimoni per procura va sancito espressamente nella LDIP (FR, GR, VS; UDC; USAM, Unil), visto che sovente celano un matrimonio forzato (GR).

Si chiede di completare l’articolo 45 capoverso 1 LDIP, aggiungendo che un matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera «se al momento del matrimonio i fidanzati hanno compiuto il 18° anno d’età» (SZ, UR, ZH; CDDGP).

Si chiede di completare l’articolo 45 capoverso 1 LDIP, aggiungendo che un matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera «se non vi sono circostanze che lascino supporre una coazione nel senso di un matrimonio forzato» (Caritas).

4.4 Codice penale

4.4.1 Pareri contrari alla disposizione penale specifica

La maggior parte dei Cantoni e una serie di organizzazioni invitano a rinunciare alla modifica del Codice penale così come proposta dal Consiglio federale (AG, AI, AR, BS, FR, GL, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH; VERDI; GDS, CFM, FOIS, CDDGP, CAIS, SAV, USS, FSCI, CSDP, Uni GE, Unil, VSAV).

4.4.2 Pareri neutrali

I motivi per rinunciare a una nuova norma penale sono comprensibili, sebbene si possa essere favorevoli all’introduzione di un nuovo articolo 181a CP (BE).

4.4.3 Articolo 181a (nuovo) avamprogetto CP

La normativa proposta a titolo eventuale è accolta positivamente da parecchi Cantoni e organizzazioni (GE, GR, JU, LU, SG, SO, VS; PCS, PPD, PEV, PLR, PCC; CKS, CFIG, EFS, ProF, SEA, USAM, SKF, SVF, VFG). Tuttavia, vista la gravità del reato, sarebbe più giusto fissare a cinque anni la pena detentiva (BL).

È necessario un rafforzamento della protezione penale, introducendo la qualifica di coazione grave all’articolo 181 CP o adottando una norma specifica per i matrimoni forzati (PS; Alliance F, CFQF, COFF, SBLV, SGF), poiché questo tipo di unione costituisce una violazione grave dei diritti umani. Altri Paesi hanno già emanato disposizioni penali specifiche e anche il diritto vigente pone difficoltà nell’appuramento della fattispecie (Alliance F, CFQF).

Serve una norma penale specifica che preveda una pena minima più severa rispetto alla coazione: «1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, sfruttando lo stato di bisogno e di impotenza legata al soggiorno in un Paese straniero, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a contrarre matrimonio o a registrare un’unione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2 Chiunque, usando inganno, violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la porta in una regione al di fuori del territorio di applicazione della presente legge o la induce a recarvisi per contrarre un matrimonio forzato ai sensi del capoverso 1, è punito con una pena detentiva» (Caritas).