Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/80: Legge federale concernente misure contro i matrimoni forzati · 10 pagine

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infatti persone minori di 18 anni che hanno la capacità di discernimento e la maturità per sposarsi. Alcuni ambienti, ad esempio quelli ebraico-ortodossi, ammettono relazioni, in particolare se di natura sessuale, solo all’interno del matrimonio (FSCI).

Le disposizioni dell’articolo 97 capoverso 3 CC, secondo cui il matrimonio religioso non può essere celebrato prima di quello civile, oggi non hanno più ragione di essere. Le persone che desiderano contrarre un matrimonio religioso senza necessariamente sposarsi in civile verrebbero semplicemente equiparate ai concubini (FSCI).

Il matrimonio forzato deve poter essere approvato a posteriori dalla vittima (PCC).

Va esaminata la possibilità di creare un ordinamento che disciplini i meccanismi finanziari di compensazione, soprattutto in materia di mantenimento, per le comunioni domestiche. Succede infatti che i partner risultino coniugati nella loro comunità religiosa ma che il matrimonio non sia stato celebrato davanti alle autorità civili (GDS).

4.2 Legge federale sull’unione domestica registrata

Gran parte delle osservazioni espresse per il Codice civile sono applicabili per analogia anche alle modifiche proposte per la legge federale sull’unione domestica registrata.

Non è necessario estendere le disposizioni alle unioni registrate poiché i matrimoni forzati concernono culture che non istituzionalizzano le unioni di coppie omosessuali (GR).

4.3 Diritto internazionale privato

4.3.1 In generale

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie positivamente la normativa proposta (AG, AI, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, TI, UR, VD; PCS, PPD, PEV, PLR, PCC; CKS, GDS, COFF, CFIG, CFM, EFS, FOIS, SAV, USAM, FSCI, CSDP, SKS, SVF, VFG, VSAV), alcuni solo in parte (BE, BL, BS, VS). Per l’UDC sono necessari dei complementi.

Le norme proposte implicano che i matrimoni di persone d’età compresa tra 16 e 18 anni non verrebbero più riconosciuti. A essere determinante a questo riguardo non è tanto l’età dei fidanzati, quanto il sospetto fondato di un matrimonio forzato (Caritas).

4.3.2 Articolo 45 capoverso 2 avamprogetto LDIP

L’esigenza secondo cui l’intenzione deve essere manifesta va stralciata (BE, BS, ZH; CDDGP, CSDP) in considerazione della difficoltà della prova (BE) e per non creare incertezza del diritto (BS).

Nell’interesse di una maggiore chiarezza, la norma va completata, precisando che i matrimoni celebrati all’estero di persone con meno di 18 anni non vengono riconosciuti in Svizzera (BL, LU, VS).