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Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 9 pagine

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effettuati con veicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente non sono più sottoposti alla privativa del trasporto di persone. Inoltre, il rilascio di concessioni e autorizzazioni di zona è disciplinato in modo più preciso e restrittivo. Riguardo al traffico internazionale si riprendono in linea di massima le disposizioni attualmente in vigore.

Le lievi modifiche e i completamenti proposti, derivanti da una prassi in atto da tempo, non introducono novità essenziali, ma mirano unicamente a ottimizzare le procedure e a

rafforzare il controllo sul rispetto delle disposizioni. Con la proposta di escludere alcuni tipi di trasporto dalla privativa del trasporto di persone, ossia permettendo in linea di massima la loro effettuazione senza concessione e senza autorizzazione cantonale, si riduce l'onere amministrativo sia per le imprese di trasporto sia per la Confederazione e per i Cantoni.

Grazie alla definizione di criteri univoci per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di zona, si promuove la certezza giuridica circa l'applicazione della procedura da seguire nel caso specifico; inoltre, il coordinamento con eventuali procedure di bando pubblico ne risulta semplificato.

Questa ordinanza contempla anche disposizioni concernenti il trasporto di persone (contratto di trasporto) e di bagagli, attualmente oggetto dell'ordinanza sul trasporto pubblico; disciplina inoltre i limiti entro i quali sussiste l'obbligo di inserire i servizi nel sistema del "traffico diretto" proponendo la sua estensione anche al traffico locale, se ciò risulta attuabile dal profilo tecnico e finanziariamente sostenibile e se comporta un beneficio essenziale per i

viaggiatori.

La nuova ordinanza sul trasporto di viaggiatori sostituisce la vigente ordinanza sulla

concessione per il trasporto di viaggiatori (RS 744.11) e quella sul trasporto pubblico (RS 742.401). La normativa inerente al traffico merci, attualmente compresa nell'ordinanza sul trasporto pubblico, è oggetto della nuova ordinanza sui trasporti merci.

3.4 Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITR)

L'attuazione della riforma delle ferrovie 1 (1999) ha introdotto la separazione sul piano contabile e organizzativo del settore "Infrastruttura" da quello dei "Trasporti". Questa

separazione viene ora attuata anche a livello di ordinanza con la ripartizione in due atti normativi, OCFI e OITR, della materia oggetto della vigente ordinanza concernente le

indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (OIPAF).

L'OITR disciplina esclusivamente le indennità per i costi non coperti e gli aiuti finanziari destinati al traffico regionale viaggiatori.

La modifica saliente rispetto all'OIPAF concerne l'introduzione di una procedura di

ordinazione biennale. Si propone quindi di effettuare in futuro la procedura di ordinazione del traffico viaggiatori regionale solo ogni due anni per un intero periodo d'orario, in modo da ridurre gli oneri sia per le imprese di trasporto che per i committenti, ossia la Confederazione e i Cantoni. Le risorse dei committenti rese in tal modo disponibili saranno impiegate per eseguire un esame approfondito delle offerte mediante il nuovo sistema di indicatori. Oltre agli indicatori finanziari sarà rilevata anche la qualità dei servizi forniti, di cui si terrà conto nell'esame delle offerte. In base agli indicatori e alla qualità rilevati si stipuleranno

convenzioni sugli obiettivi, applicando se del caso sistemi bonus-malus. In tal modo l'UFT intende aumentare ulteriormente l'efficienza delle imprese di trasporto. La possibilità

accordata dalla LTV di poter disporre liberamente, almeno in parte, degli utili conseguiti nel traffico regionale viaggiatori mira a incentivare da parte delle imprese una gestione per quanto possibile redditizia dei servizi, evitando, grazie alla stipula di convenzioni sugli

obiettivi e all'introduzione di sistemi bonus-malus, che ciò avvenga trasferendo i costi sugli utenti.

Le disposizioni dell'OIPAF inerenti alla procedura di ordinazione sono state riprese in gran parte e adeguate, dove necessario, alle nuove condizioni generali.