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Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 9 pagine
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Inoltre, come nuovo strumento di aiuto finanziario si introduce una garanzia statale in caso di acquisto di mezzi d'esercizio; per contro, solo in casi eccezionali si concederanno contributi e mutui non remunerati per finanziare investimenti, mentre sarà possibile trasformare i prestiti rimborsabili o sospenderne il rimborso.
3.5 Ordinanza concernente il rilascio di concessioni e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFI)
La separazione delle disposizioni relative al finanziamento del traffico viaggiatori e
dell'infrastruttura ferroviaria richiede un analogo adeguamento delle ordinanze. L'OCFI disciplina tutti gli aspetti legati al finanziamento dell'infrastruttura (eccetto le partecipazioni cantonali, oggetto dell'OQC) e al rilascio delle relative concessioni, con l'obiettivo di includere il finanziamento in un processo di controlling completo, un cosiddetto "ciclo regolatore". Dal 1999 le questioni inerenti al finanziamento oggetto della convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS sono trattate in tale ottica. Si intende ora migliorare il controlling nei confronti delle FFS e armonizzare le linee guida per tutte le imprese, fermo restando che le dimensioni delle imprese avranno un influsso determinante sulla portata del controlling. Tuttavia, le condizioni quadro poste dall'ordinanza potranno essere applicate in modo unitario. Grazie al processo di controlling, si intende assicurare condizioni di trasparenza per i committenti e porre degli obiettivi di riferimento per i gestori dell'infrastruttura.
Per quanto concerne il mantenimento della qualità dell'infrastruttura, in futuro il
finanziamento sarà attuato esclusivamente in funzione di periodi prestabiliti, invece che di determinati oggetti. Di conseguenza, anche i Cantoni dovrebbero adeguare la loro
legislazione prevedendo un processo di ordinazione effettuato mediante convenzioni relative a programmi e non a determinati oggetti. Nell'ordinanza non è definita la durata di un singolo periodo; mentre la legge sulle FFS prescrive per questa impresa una durata di quattro anni, per il periodo di transizione dal 2011 al 2012 sarà probabilmente opportuno stipulare con le ferrovie private convenzioni biennali.
Con il passaggio da convenzioni incentrate su determinati oggetti a convenzioni basate sui programmi e con la possibilità di estendere i periodi considerati, l'onere amministrativo si riduce notevolmente sia per la Confederazione sia per le imprese.
3.6 Ordinanza sugli orari (OOra)
L'ordinanza sugli orari disciplina la pubblicazione degli orari dei trasporti pubblici. La
pubblicazione delle offerte di trasporto è un elemento essenziale nel sistema dei trasporti pubblici, poiché solo le offerte note agli utenti possono essere effettivamente utilizzate.
In questa ordinanza risulta necessario adeguare alcuni concetti per armonizzarla con il nuovo diritto in materia di concessioni. Inoltre, si ribadisce la necessità di ridurre al minimo le modifiche dell'orario introdotte durante l'anno d'orario. In particolare, in caso di interruzioni dell'esercizio si esige che queste, se prevedibili, vengano pubblicate e che, in caso di eventi imprevedibili, il pubblico sia informato su eventuali servizi sostitutivi e sulla ripresa
dell'esercizio regolare.
Secondo quanto proposto, le imprese che non offrono servizi di trasporto pubblico in senso stretto (p.es. seggiovie accessibili solo a sciatori) non sono tenute a pubblicare ufficialmente i loro orari; inoltre, i Cantoni non sono obbligati a fornire gli orari su carta, ma hanno la
possibilità di pubblicarli solo in Internet, con un notevole risparmio di oneri.