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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine

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Ordinanza RU

2 Per determinare l’aliquota, l’UFT considera il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi e l’importo dei costi computabili. Per i binari principali dei Comuni, può essere considerato anche il numero presumibile dei raccordati.

3 La Confederazione riduce i suoi aiuti finanziari se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e del gestore dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, superano il 90 per cento dei costi computabili.

4 Gli aiuti finanziari inferiori a 30 000 franchi non sono versati.

Art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b

2Abrogato

3 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 cpv. 1 lett. d

1 La domanda d’aiuto finanziario dev’essere presentata all’UFT, corredata dei seguenti documenti:

d. il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi.

Art. 19 cpv. 1 lett. c

1 L’UFT emana una decisione d’assegnazione in cui stabilisce in particolare:

c. il volume di trasporto preventivato (Art. 15 cpv. 2).

Art. 22 Sorveglianza e obblighi di notifica

1 L’UFT sorveglia l’osservanza delle condizioni cui è subordinato l’aiuto finanziario.

2 L’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura comunica annualmente all’UFT il volume di trasporto sui binari di raccordo e il numero di carri completi.

3 Comunicano all’UFT i binari di raccordo definitivamente abbandonati.

Art. 23 Restituzione

1 Si esige la restituzione integrale dell’aiuto finanziario, se entro cinque anni:

a. un binario di raccordo non viene utilizzato dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio;

b. non è raggiunto il volume minimo di trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2.

2 Si esige la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario se: