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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine
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a. entro cinque anni dall’inizio dell’esercizio, il volume di trasporto stabilito nella decisione di assegnazione non è raggiunto; l’importo da restituire è calcolato in funzione della percentuale non utilizzata del volume di trasporto stabilito;
b. il binario di raccordo è definitivamente abbandonato; l’importo da restituire si riduce del 5 per cento per ogni anno d’esercizio concluso.
3 Sugli importi da restituire secondo i capoversi 1 e 2 lettera a è riscosso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal versamento.
4 Su richiesta del raccordato, l’UFT può, in casi giustificati, prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2. Sente dapprima l’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura interessati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova