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Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 6 pagine
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Legge sulle borse Consultazione
Titolo prima dell’articolo 33e (nuovo)
Sezione 5a: Forme di comportamento di mercato vietate
Art. 33e (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider
La conoscenza di un’informazione confidenziale dell’emittente che, se divulgata, è atta a esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari quotati in Svizzera o degli strumenti finanziari che ne sono derivati (informazione insider), non può essere sfruttata per ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.
Art. 33f (nuovo) Manipolazione dei corsi
Agisce in maniera illecita chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera per procacciare a se stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:
a. diffonde in malafede informazioni che inducono in errore; oppure
b. effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.
Variante A
Art. 33g (nuovo) Altri comportamenti di mercato vietati
1Agisce in maniera illecita chiunque effettua transazioni nell'intento di ingannare i partecipanti al mercato.
2La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per precisare la delimitazione fra le transazioni lecite e quelle illecite.
Variante B
Art. 33g (nuovo) Altri comportamenti di mercato vietati
Agisce in maniera illecita chiunque:
a. acquista e vende valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona nell’intento di simulare volumi di scambio;
b. possiede un determinato valore mobiliare o i pertinenti strumenti finanziari derivati, oppure dispone di corrispondenti short position e, nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale, raccomanda al pubblico l’acquisto o la vendita di tali valori mobiliari senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nell'immediato contesto di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o i pertinenti strumenti finanziari derivati oppure di disporre di corrispondenti short position (scalping);
c. amministra depositi di valori mobiliari e sfrutta i mandati confidenziali del cliente per effettuare operazioni per proprio conto nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale (front running e parallel running).