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Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 6 pagine

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Legge sulle borse Consultazione

Titolo prima dell’articolo 33e (nuovo)

Sezione 5a: Forme di comportamento di mercato vietate

Art. 33e (nuovo) Sfruttamento di informazioni insider

La conoscenza di un’informazione confidenziale dell’emittente che, se divulgata, è atta a esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari quotati in Svizzera o degli strumenti finanziari che ne sono derivati (informazione insider), non può essere sfruttata per ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.

Art. 33f (nuovo) Manipolazione dei corsi

Agisce in maniera illecita chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera per procacciare a se stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde in malafede informazioni che inducono in errore; oppure

b. effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

Variante A

Art. 33g (nuovo) Altri comportamenti di mercato vietati

1Agisce in maniera illecita chiunque effettua transazioni nell'intento di ingannare i partecipanti al mercato.

2La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per precisare la delimitazione fra le transazioni lecite e quelle illecite.

Variante B

Art. 33g (nuovo) Altri comportamenti di mercato vietati

Agisce in maniera illecita chiunque:

a. acquista e vende valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona nell’intento di simulare volumi di scambio;

b. possiede un determinato valore mobiliare o i pertinenti strumenti finanziari derivati, oppure dispone di corrispondenti short position e, nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale, raccomanda al pubblico l’acquisto o la vendita di tali valori mobiliari senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nell'immediato contesto di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o i pertinenti strumenti finanziari derivati oppure di disporre di corrispondenti short position (scalping);

c. amministra depositi di valori mobiliari e sfrutta i mandati confidenziali del cliente per effettuare operazioni per proprio conto nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale (front running e parallel running).